Comunicazione ENEA tardiva non fa decadere dalla detrazione energetica (Cass. civ. Sez. V n. 16133 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l’inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l’inoltro della comunicazione all’ENEA, ai sensi dell’art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione. Tale decadenza, in difetto di un’espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da un’interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, in considerazione delle finalità statistiche per le quali l’adempimento è prescritto. Il controllo dell’amministrazione finanziaria deve riguardare la dimostrazione, da parte del contribuente, che le spese detratte siano state effettivamente sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico.
Il Fatto
Con cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ai sensi dell’art. 36 ter del d.P.R. n. 600 del 1973, l’agente della riscossione richiese alla contribuente il versamento di poco meno di seimila euro, comprensivi di interessi e sanzioni. La pretesa fiscale derivava dal disconoscimento della detrazione d’imposta scaturente da spese di riqualificazione energetica sostenute nell’anno 2008, poiché la contribuente aveva omesso il prescritto invio della comunicazione di fine lavori all’ENEA.
Impugnata la cartella, il giudice di primo grado accolse in parte il ricorso. La decisione fu confermata in appello. Avverso la sentenza della C.T.R. l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, resistito dalla contribuente con controricorso. Emessa proposta di decisione accelerata ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., la ricorrente ha chiesto la definizione nelle forme ordinarie.
La Motivazione della Corte
Il motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 344-349, della legge n. 296/2006 e degli artt. 2 e 4 del d.m. 19 febbraio 2007, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. L’Agenzia censura la sentenza d’appello per aver ritenuto che l’invio della comunicazione all’ENEA non fosse previsto a pena di decadenza dall’agevolazione.
La Corte dichiara il motivo infondato e richiama il proprio precedente (Cass., sez. 5, n. 7657/2024), con il quale è stato affermato il principio secondo cui l’inosservanza del termine di novanta giorni per l’inoltro della comunicazione all’ENEA non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione.
Il Collegio osserva che la comminatoria di decadenza non può desumersi dal tenore dell’art. 4 del d.m. 19 febbraio 2007. Né, con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, essa può farsi discendere dalla normativa primaria in attuazione della quale il decreto è stato emanato, ossia l’art. 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge n. 296 del 2006.
Il controllo dell’amministrazione finanziaria, ai fini del riconoscimento della spettanza della detrazione, deve riguardare la dimostrazione da parte del contribuente che le spese detratte siano state effettivamente sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio energetico, mentre la comunicazione all’ENEA ha finalità essenzialmente statistiche, di monitoraggio e valutazione del risparmio energetico.
La Corte precisa inoltre che solo con il d.m. 11 maggio 2018 sono stati previsti poteri di verifica e controllo in capo all’ENEA, in attuazione dell’art. 14, comma 2-quinquies, del d.l. n. 4/2013, convertito con modificazioni in legge n. 90 del 2013, a decorrere dal primo gennaio 2018. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna dell’Agenzia delle Entrate alle spese di giudizio e al pagamento di una somma in favore della contribuente e di una in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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