Il sollecito di pagamento TARI non richiede motivazione se basato sulla denuncia e la liquidazione è automatica (Cass. civ. Sez. 5 n. 19664 del 13.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tributi locali, il sollecito di pagamento della TARI che ricalchi i dati della denuncia presentata dal contribuente non costituisce un atto impositivo autonomo, ma un atto di mera comunicazione del dovuto, privo dell’onere di indicare le ragioni di fatto e di diritto della pretesa. L’art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993 consente all’ente impositore di procedere direttamente alla liquidazione automatica senza previa notifica di un avviso di accertamento quando la liquidazione avvenga su dati ed elementi già acquisiti, stabili e non contestati. Nel processo tributario, la sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi ex art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 va interpretata restrittivamente, essendo sufficiente che nell’atto sia espressa comunque la volontà di contestare la decisione di primo grado. L’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 consente alle parti la produzione in appello di nuovi documenti, anche preesistenti al giudizio di primo grado, con esclusione delle preclusioni di cui all’art. 345 cod. proc. civ.
Il Fatto
La Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo accoglieva l’appello del Comune avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato un sollecito di pagamento TARI per le annualità 2014 e 2015. Il giudice d’appello qualificava il sollecito come atto di mera cortesia, privo dell’obbligo di motivazione, essendo il dovuto determinato sulla base della stessa denuncia presentata dalla contribuente. La contribuente proponeva ricorso per cassazione affidandosi a sei motivi, concernenti, tra l’altro, la nullità del sollecito per mancata notifica degli atti prodromici, l’omessa motivazione, la nullità della sentenza per omessa comunicazione dell’avviso di trattazione e l’inammissibilità dell’appello per genericità e per nuove produzioni documentali.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo alla omessa rilevazione dell’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi. Il ricorrente che censuri la sentenza per tale vizio ha l’onere di riportare specificamente il contenuto dell’atto di appello, non potendo limitarsi a un rinvio o a una lettura soggettiva. Il motivo è stato inoltre dichiarato infondato nel merito, poiché l’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 va interpretato restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. cod. civ., dovendosi privilegiare l’effettività del sindacato sul merito ogni volta che l’atto esprima la volontà di contestare la decisione.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per la mancata indicazione del fatto storico il cui esame si assume omesso, requisito richiesto dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. come riformulato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014. La Corte ha richiamato il principio per cui è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, con esclusione del difetto di sufficienza. Nel merito, la Corte ha confermato che l’art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993 consente al Comune la liquidazione automatica della TARI senza avviso di accertamento, quando questa avvenga su dati già acquisiti e non contestati, come nel caso della denuncia della stessa contribuente.
Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili. Il terzo per la prospettazione cumulativa e confusa di censure eterogenee, non autonomamente individuabili. Il quarto per il difetto di autosufficienza in ordine alla dedotta omessa comunicazione dell’avviso di trattazione, essendo inoltre tale comunicazione dovuta solo alle parti costituite, non già alla contribuente rimasta contumace in appello.
Il quinto motivo è stato dichiarato infondato, applicando il principio per cui nel processo tributario l’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, nel testo ratione temporis vigente, consente la produzione di nuovi documenti in appello, anche se preesistenti, escludendo l’applicabilità delle preclusioni di cui all’art. 345 cod. proc. civ. Il sesto motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato, in virtù dell’interpretazione autentica di cui all’art. 16, comma 2, del d.l. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136/2018, che consente la notificazione a mezzo PEC anche prima dell’entrata in funzione del processo tributario telematico, a prescindere dalle modalità prescelte in primo grado.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.