La cartella provvisoria non è annullata dalla successiva iscrizione a titolo definitivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 2651 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cartella di pagamento emessa, ai sensi dell’art. 68, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 546/1992, per dare provvisoria esecuzione alla sentenza di primo grado di parziale accoglimento del ricorso avverso l’avviso di accertamento non è annullata dalla successiva iscrizione a ruolo a titolo definitivo, effettuata dopo il passaggio in giudicato della sentenza. La nuova iscrizione, infatti, non assorbe né elide la precedente pretesa, ma la presuppone e la affianca, provvedendo al recupero delle sole imposte residue, delle sanzioni e degli interessi, in conformità al meccanismo della riscossione frazionata. Ne consegue che l’integrale sgravio del ruolo disposto dopo la sentenza di primo grado favorevole al contribuente non comporta acquiescenza alla sentenza né determina la cessazione della materia del contendere, potendo fondarsi sulla mera volontà di evitare ulteriori spese esecutive (Cass. nn. 18976 del 2019; 6334 del 2016). In presenza di cause scindibili, l’omessa notifica dell’appello all’agente della riscossione, parte del giudizio di primo grado, non impone l’integrazione del contraddittorio se il termine per l’impugnazione è già decorso (Cass. Sez. U n. 11676 del 2024; Cass. n. 25588 del 2017).
Il Fatto
Il contribuente impugnava la cartella di pagamento notificata dal concessionario della riscossione, con cui l’Ufficio chiedeva il pagamento delle somme a titolo d’imposta accertate, ai sensi dell’art. 15 d.P.R. n. 602/1973 (cd. riscossione provvisoria), nella misura del 50%, in pendenza del giudizio avverso l’avviso di accertamento. La CTP accoglieva il ricorso, annullando la cartella. L’Ufficio proponeva appello, deducendo di aver correttamente applicato l’art. 68 d.lgs. n. 546/1992, avendo iscritto a ruolo, a seguito del giudicato formatosi sulla sentenza di parziale accoglimento, le imposte residue e le sanzioni a titolo definitivo, mediante una nuova cartella. La CTR accoglieva l’appello, ritenendo che la successiva iscrizione non costituisse motivo per annullare il precedente ruolo. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione del giudicato e la nullità del giudizio di appello per omessa notifica dell’atto di impugnazione all’agente della riscossione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha disatteso la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, formulata dal contribuente in memoria in relazione alla definizione agevolata dei carichi pendenti (cd. rottamazione quater). La richiesta è stata respinta per la mancata allegazione documentale degli atti posti a fondamento dell’istanza e, comunque, perché l’integrale sgravio del ruolo non comporta acquiescenza alla sentenza favorevole al contribuente, né determina la cessazione della materia del contendere. Quanto al merito, il primo, il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti inammissibili o infondati. La Corte ha evidenziato che la sentenza della CTR, passata in giudicato, aveva meramente confermato la decisione di primo grado di parziale accoglimento del ricorso, senza alcun mutamento sostanziale. Ne deriva che il giudicato non poteva avere alcuna refluenza sulla cartella oggetto di giudizio, volta a dare attuazione alla sentenza della CTP secondo la disciplina della riscossione frazionata. Il giudicato confermativo è stato correttamente utilizzato dalla CTR come argomento per rilevare che, con la successiva iscrizione, l’Ufficio doveva provvedere all’iscrizione dell’imposta residua, delle sanzioni e degli interessi, ampliando la pretesa senza elidere la precedente.
Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo il ricorrente fornito idonea prova documentale del preteso sgravio della cartella oggetto di giudizio. Il quinto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, in quanto la CTR non ha basato la propria decisione su un’ulteriore iscrizione a ruolo estranea al giudizio, ma ha anzi affermato l’estraneità di tale atto rispetto all’oggetto della controversia, riformando la sentenza di primo grado che, invece, aveva annullato la cartella provvisoria sulla mera affermazione dell’esistenza di altra cartella. Il sesto motivo è stato ritenuto inammissibile, in quanto la motivazione della sentenza di primo grado non rileva, essendo stata sostituita dalla sentenza d’appello per effetto del principio devolutivo.
Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile e manifestamente infondato. La Corte ha richiamato il principio, avallato dalle Sezioni Unite n. 11676 del 2024, secondo cui, in presenza di cause scindibili, la mancata proposizione dell’appello nei confronti dell’agente della riscossione non comporta l’obbligo di integrare il contraddittorio quando, rispetto alla parte pretermessa, sia ormai decorso il termine per l’impugnazione. Il ricorso è stato pertanto integralmente respinto, con condanna del contribuente alla rifusione delle spese processuali in favore delle controparti.
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Nota della Redazione
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