La comunicazione di fine impianto integra l’utilizzo dell’autorizzazione vitivinicola (Cass. civ. Sez. II n. 4188 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel sistema delle autorizzazioni per nuovi impianti viticoli, la comunicazione alla Regione dell’avvenuta fruizione totale o parziale dell’autorizzazione, da rendere entro sessanta giorni, non costituisce una mera irregolarità negli adempimenti informativi. Essa chiude la procedura di autorizzazione, certifica la fine dei lavori e associa l’impianto all’autorizzazione rilasciata. Ne consegue che la sua omissione o la sua tardiva trasmissione al Registro informatico pubblico determina il mancato completamento della fattispecie acquisitiva del diritto al nuovo impianto e integra la condotta sanzionata di realizzazione dell’impianto senza aver utilizzato l’autorizzazione. Il produttore che non rispetti l’art. 62, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 è soggetto alle sanzioni amministrative dell’art. 69, comma 3, legge n. 238/2016.
Il Fatto
Un’Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura contestava a una società agricola e ai suoi soci di non aver utilizzato, nel termine triennale di validità, l’autorizzazione al nuovo impianto di vigneti rilasciata nel 2016. L’impianto era stato eseguito, ma la comunicazione di fine lavori era pervenuta circa un anno dopo la scadenza. L’Agenzia applicava l’esclusione triennale dalle misure di sostegno dell’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e una sanzione pecuniaria.
Il Tribunale respingeva l’opposizione. La Corte d’Appello accoglieva il gravame e dichiarava la nullità dell’ordinanza-ingiunzione, ritenendo che la condotta punita coincidesse con il solo mancato impianto. L’Agenzia ricorreva per cassazione; i destinatari resistevano con ricorso incidentale condizionato.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la disciplina europea delle autorizzazioni, che dal 2016 sostituisce il divieto di impianto con un sistema contingentato di titoli triennali. Il Regolamento (UE) n. 1308/2013 mira all’aumento ordinato del potenziale viticolo, entro il limite annuale dell’1% delle superfici vitate.
Il D.M. n. 12272 del 15.12.2015 completa la procedura con l’obbligo di comunicare alla Regione, entro sessanta giorni, la fruizione totale o parziale dell’autorizzazione, ai fini dell’aggiornamento del registro pubblico informatico. Tale adempimento non è accessorio: chiude il procedimento e collega l’impianto al titolo rilasciato.
Secondo la Corte, non è decisivo il dato letterale delle norme sanzionatorie invocato dai resistenti. La comunicazione funziona da elemento costitutivo della fattispecie acquisitiva del diritto al nuovo impianto. La sua mancanza o il suo ritardo perfeziona l’illecito, cioè l’impianto realizzato senza aver utilizzato l’autorizzazione. Il sistema informatico, del resto, non consente la comunicazione tardiva.
Il Collegio richiama il precedente Cass. Sez. 2, n. 6310 del 2020, che collega la violazione all’inadempimento dei doveri di comunicazione funzionali al monitoraggio delle condizioni di produzione. Sottolinea inoltre che il sistema contingentato è connesso al finanziamento dei beneficiari tramite bandi regionali, dove la comunicazione di fine lavori assume ulteriore valenza costitutiva.
Il ricorso incidentale condizionato è rigettato. La Corte esclude che il procedimento abbia natura selettiva e che trovi applicazione il principio tempus regit actionem nel senso indicato dai resistenti. L’illecito non attiene al procedimento, ma all’esercizio delle facoltà oggetto dell’autorizzazione. Il momento consumativo coincide con lo spirare del termine triennale di validità, quando la legge n. 238/2016 era già in vigore.
In accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione, che statuirà anche sulle spese.
Nota della Redazione
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