Sosta regolamentata, sanzione unica per l’intera fascia oraria (Cass. civ. Sez. II n. 4187 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sosta regolamentata, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 7, comma 15, cod. str. è irrogabile una sola volta alla fine di ogni fascia di vigenza giornaliera o infragiornaliera della sosta, e non già per ogni frazione temporale di sosta protratta oltre l’orario pagato tramite ticket o oltre il limite indicato nel disco orario. L’istituzione di un’area di sosta regolamentata mediante ordinanza sindacale anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 285 del 1992 non è abrogata per ius superveniens, poiché la norma sopravvenuta non disciplina l’intera materia in modo tale da comportare abrogazione implicita del provvedimento. La natura amministrativa della sanzione non si converte in inadempimento contrattuale, restando il rapporto tra utente e amministrazione disciplinato dalle disposizioni del codice della strada e, in via generale, dalla legge n. 689 del 1981.
Il Fatto
Il Comune, tra il giugno 2019 e il gennaio 2020, contestava al ricorrente quattro violazioni dell’art. 7, commi 1 e 15, cod. str., per avere sostato con l’autoveicolo in zona regolamentata oltre il termine coperto dal pagamento del ticket. L’opponente impugnava i verbali con quattro ricorsi, riuniti davanti al Giudice di Pace, che li rigettava. Il Tribunale, in sede di gravame, confermava la decisione di prime cure e respingeva i motivi di appello.
Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, cui il Comune resisteva con controricorso. La questione centrale riguardava la corretta lettura dell’art. 7, comma 15, cod. str. e la sorte dell’ordinanza istitutiva dell’area di sosta.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente sosteneva che l’ordinanza sindacale istitutiva dell’area di sosta regolamentata, risalente al 1987, dovesse ritenersi abrogata per effetto dell’entrata in vigore del nuovo codice della strada, che avrebbe regolato l’intera materia. Il motivo è infondato: la Corte ha confermato che l’ordinanza non è abrogata per ius superveniens e che la successiva delibera di Giunta ha specificato che la sosta nell’area era a pagamento.
Con il secondo motivo il ricorrente censurava l’interpretazione dell’art. 7, comma 15, cod. str., sostenendo che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 111/2018, la sosta con ticket scaduto integri un inadempimento contrattuale e non un illecito amministrativo, con la conseguenza che sarebbe dovuta solo la differenza tariffaria. Il motivo è infondato. La Consulta ha chiarito che il periodo di protrazione della violazione, che consente la reiterazione della sanzione, non è il limite di durata selezionato dall’utente tramite il pagamento, bensì la protrazione della sosta oltre la fascia di vigenza giornaliera o infragiornaliera: la sanzione è quindi irrogabile alla fine di ogni fascia oraria.
La Corte ha inoltre escluso che la diversa lettura proposta dal ricorrente possa trasformare la natura amministrativa della sanzione in un inadempimento contrattuale, in contrasto con l’art. 7, comma 1, lett. f), cod. str. in combinato disposto con l’art. 194, comma 1, cod. str., che richiama le disposizioni generali della legge n. 689 del 1981.
Con il terzo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 7, comma 8, cod. str., lamentando che il giudice d’appello avesse rovesciato l’onere probatorio in ordine alla deroga sui parcheggi liberi in zona ZTL. Il motivo è dichiarato inammissibile, perché non attinge alla ratio decidendi: il Tribunale aveva rilevato la mancata contestazione, ex art. 115 cod. proc. civ., dell’operatività della deroga, ubicazione eccepita tempestivamente dall’Amministrazione.
Il Collegio ha quindi respinto il ricorso, liquidando le spese secondo soccombenza e dichiarando la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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