Competenza del giudice del lavoro e criterio della dipendenza aziendale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27727 del 17.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di competenza territoriale del giudice del lavoro, l’art. 413 cod. proc. civ. individua tre fori concorrenti, tra loro alternativi e di pari rango: il luogo in cui è sorto il rapporto, quello in cui si trova l’azienda e quello in cui si trova una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore. Il criterio della dipendenza aziendale non è subordinato né alla sede legale del datore di lavoro né al luogo di conclusione del contratto, e prevale quando la sua esistenza risulti già dalla domanda introduttiva. La competenza così determinata è inderogabile: l’adesione dell’attore all’eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto non sana né modifica il foro legittimo, poiché la disciplina codicistica opera sul piano oggettivo dell’individuazione del giudice.
Il Fatto
Il lavoratore proponeva domanda di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato, con condanna al pagamento delle differenze retributive e alla regolarizzazione contributiva, nei confronti di una società e di un altro soggetto. Nel ricorso introduttivo il ricorrente indicava un’officina nella quale affermava di aver prestato la propria opera, oltre a trasferte in altre zone.
Il Tribunale di Brindisi dichiarava la propria incompetenza territoriale, ritenendo competente il Tribunale di Lecce sulla base della sede delle parti convenute e dell’adesione dell’attore all’eccezione di incompetenza. Investito della causa, il Tribunale di Lecce, sezione lavoro, sollevava d’ufficio il regolamento di competenza ex art. 45 cod. proc. civ., chiedendo che fosse dichiarata la competenza di Brindisi in ragione della dipendenza aziendale ivi ubicata.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 413 cod. proc. civ., che attribuisce rilievo, in via alternativa e principale, a tre fori concorrenti. Tra essi compare la dipendenza aziendale alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della cessazione del rapporto.
Su tale base il collegio ritiene errata la decisione del giudice del lavoro di Brindisi, che ha omesso di considerare il criterio della dipendenza pur risultante dal ricorso introduttivo, individuando invece la competenza sulla scorta del criterio della sede della società, richiamato dall’art. 413, settimo comma, cod. proc. civ..
Il riferimento al precedente Cass. n. 1381/2017 sorregge il passaggio ulteriore: l’inderogabilità della competenza del giudice del lavoro impedisce di attribuire valore all’adesione dell’attore all’eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto, con la conseguenza che nessuna efficacia sanante può derivare dalla condotta processuale delle parti.
Nel caso concreto la Corte valorizza la dipendenza individuata nel ricorso e situata in una località ricadente nel circondario del Tribunale di Brindisi. Risulta pertanto priva di fondamento la tesi del primo giudice secondo cui non sarebbero stati allegati in fatto i presupposti dei criteri alternativi a quello della sede dei convenuti.
Il regolamento di competenza d’ufficio è quindi accolto e viene dichiarata la competenza territoriale del giudice del lavoro presso il Tribunale di Brindisi. La Corte fissa il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per la riassunzione della causa, rimettendo al definitivo la statuizione sulle spese del regolamento.
Nota della Redazione
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