Documenti contrattuali ambigui non giustificano la risoluzione per inadempimento (Cass. civ. Sez. III n. 34927 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La predisposizione, da parte dell’assicuratore, di documenti contrattuali oscuri od ambigui, se il contratto venga poi concluso, può dar luogo all’annullamento della polizza per dolo incidente e/o al risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale, ma non alla risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c., pronuncia che presuppone la violazione dei patti contrattuali e non degli obblighi precontrattuali. La violazione delle regole di condotta propedeutiche alla formazione del contratto integra responsabilità precontrattuale di natura aquiliana, soggetta alla prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. Il dovere di chiarezza nelle comunicazioni contrattuali, fondato sull’art. 1175 c.c. e sull’art. 1337 c.c., grava su qualunque contraente a prescindere dalla qualità soggettiva e dal canale distributivo adottato.
Il Fatto
Nel 2019 la contraente convenne dinanzi al Tribunale di Asti la società assicuratrice, esponendo di avere stipulato nel 2012 un contratto formalmente qualificato come assicurazione sulla vita, con premio unico destinato a due fondi di investimento. Nel 2015, esercitato il diritto di riscatto, il capitale non fu restituito, perché gli attivi sottostanti avevano perduto ogni valore.
La domanda chiedeva la nullità del contratto ai sensi dell’art. 21 d. lgs. n. 58/1998 e, in subordine, la risoluzione per inadempimento degli obblighi informativi. Il Tribunale rigettò, ritenendo i deficit informativi e la mala gestio non ascrivibili alla convenuta. La Corte d’appello di Torino accolse il gravame e condannò la società alla restituzione del premio ex art. 2033 c.c. La sentenza è stata impugnata per cassazione con otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto la questione preliminare della validità della procura alle liti rilasciata all’estero e non tradotta, richiamando Cass. Sez. Un. n. 17876 del 02.07.2025, secondo cui la traduzione non integra requisito di validità dell’atto.
Sul primo motivo, la Corte applica il principio di universalità dell’interpretazione: gli atti processuali e le domande vanno valutati nel loro complesso, senza estrapolare brevi lacerti. Dal confronto tra ricorso introduttivo e atto d’appello non emerge alcuno iato, né mutatio libelli, né extrapetizione. Il motivo è infondato.
Il secondo e il terzo motivo, fondati sull’omesso esame di fatto decisivo, sono infondati: il ruolo del broker e la struttura personalizzata del contratto erano stati considerati, e l’eventuale errore di valutazione è denunciabile ex art. 360 n. 3 c.p.c., non n. 5.
Il quarto e il quinto motivo, sulla applicabilità del TUF alla società assicuratrice, sono infondati per tre ragioni: il canale distributivo è neutro, rilevando la natura del prodotto finanziario, come affermato da Cass. Sez. III, ord. n. 26079 del 10.07.2025; il testo unico e il codice delle assicurazioni dettano regole coincidenti; la condotta accertata violerebbe comunque il dovere di chiarezza ex art. 1175 c.c., che prescinde dalla qualità delle parti.
Il sesto motivo è fondato. La Corte qualifica come pastiche di norme e princìpi incompatibili la statuizione d’appello, che ha tratto dalla violazione di obblighi precontrattuali la conseguenza della risoluzione. La responsabilità precontrattuale, secondo Cass. Sez. Un. n. 26724 del 19.12.2007, produce il solo risarcimento del danno, salva l’annullabilità per vizio del consenso. La risoluzione presuppone la violazione di patti contrattuali. Da qui la falsa applicazione dell’art. 1453 c.c.
L’ottavo motivo è fondato: la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. ha natura aquiliana, soggetta alla prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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