Motivazione apparente e omesso esame del fatto decisivo in tema di ricarico (Cass. civ. Sez. V n. 4625 del 21.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione della sentenza tributaria di appello, il ricorrente che denunci l’omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. deve indicare il fatto storico, il dato testuale o extratestuale da cui esso risulta, il come e il quando è stato oggetto di discussione e la sua decisività. Integra il vizio denunciato la sentenza di appello che ometta ogni esame di circostanze documentalmente risultanti e potenzialmente idonee a determinare un diverso esito della controversia. La proposizione di specifiche eccezioni difensive, ritualmente riproposte in appello, impone al giudice di pronunciarsi su di esse: la dichiarazione generica che «tutti gli altri motivi, rilievi ed eccezioni sono da considerarsi assorbiti» integra violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e nullità della sentenza.

Il Fatto

Il contribuente impugna con sei motivi la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate. La controversia riguarda un accertamento analitico-induttivo fondato sulle percentuali di ricarico, relativo all’anno d’imposta 2006, ai fini Irpef, Irap e Iva, con contestazione di maggior reddito d’impresa e di omessa registrazione di operazioni imponibili.

L’Ufficio aveva determinato induttivamente i maggiori ricavi; il contribuente contesta, tra l’altro, la duplicazione di registrazioni di corrispettivi, il criterio di calcolo del ricarico e l’omessa pronuncia su plurime eccezioni di illegittimità dell’avviso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi incentrati sull’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito in legge n. 134/2012. Il vizio è specifico e riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo.

Il ricorrente deve allegare, nel rigoroso rispetto degli art. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il fatto storico, il dato da cui esso risulta, il come e il quando della discussione processuale e la decisività. La Corte richiama in proposito le Sezioni Unite n. 19881 del 2014 e n. 8053 del 2014, nonché Cass. n. 27415 del 2018 e Cass. n. 9664 del 2023.

Con riferimento alla duplicazione della registrazione di corrispettivi, il secondo motivo è fondato: il contribuente ha indicato il fatto storico, i documenti contabili da cui esso risulta e gli estremi di produzione in primo grado, ma la CTR ha omesso qualsiasi esame di tali circostanze, in potenza idonee a determinare un esito diverso. Diversamente, il terzo e il quinto motivo sono inammissibili, perché le censure investono l’accertamento e la valutazione dei fatti riservati al giudice del merito e non sindacabili in sede di legittimità.

Il quarto motivo, fondato sulla dedotta ultrapetizione, è inammissibile e comunque infondato: il vizio di cui all’art. 112 cod. proc. civ. ricorre solo quando il giudice alteri gli elementi obiettivi dell’azione, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa; esso non concerne le ragioni di diritto e di fatto poste a sostegno della decisione (richiamate Cass. n. 9002 del 2018, Cass. n. 8048 del 2019, Cass. n. 1616 del 2021, Cass. n. 16608 del 2021).

Il sesto motivo è invece fondato: le eccezioni erano state proposte sin dal primo grado e riproposte in appello, come risulta dagli atti difensivi e dalla stessa narrativa della sentenza impugnata. La CTR non si è pronunciata, limitandosi ad affermare che tutti gli altri motivi ed eccezioni erano da considerarsi assorbiti: tale formula ellittica integra la lamentata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. La sentenza è quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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