Rimborso IVA al cessionario solo nei limiti dell’azione di indebito civilistico (Cass. civ. Sez. V n. 7253 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, il cessionario o committente che ha corrisposto l’imposta in via di rivalsa al cedente o prestatore non è titolare di un rapporto tributario diretto con l’Amministrazione finanziaria e non può pertanto chiedere a quest’ultima il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta. La restituzione va richiesta al fornitore mediante l’azione civilistica di ripetizione dell’indebito, restando distinti i tre rapporti che si profilano nell’operazione: quello tra Amministrazione e cedente, quello tra cedente e cessionario e quello tra Amministrazione e cessionario. Solo in via eccezionale, quando il rimborso nei confronti del prestatore risulti impossibile o eccessivamente difficile, il principio di effettività dell’ordinamento unionale può imporre di riconoscere al cessionario la legittimazione ad agire direttamente verso l’autorità tributaria. La qualità di soggetto passivo IVA del cessionario non basta a instaurare quel rapporto, poiché rileva solo quando l’imposta assolta in rivalsa confluisca nella liquidazione della dichiarazione e venga contestato il diritto alla detrazione.
Il Fatto
Una banca, utente finale e cessionaria di energia elettrica, riteneva di avere versato al proprio fornitore, tramite la società distributrice, un importo IVA superiore al dovuto, per avere il prestatore incluso nella base imponibile anche gli oneri generali afferenti al sistema elettrico (OGSE). Presentava quindi istanza di rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate.
Il giudice di prime cure rigettava il ricorso rilevando l’assenza di legittimazione della contribuente, sul rilievo che il rapporto tributario si instaura esclusivamente tra cedente e Amministrazione. La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia confermava, escludendo la legittimazione del cessionario a presentare istanza di rimborso all’Agenzia. Avverso tale pronuncia la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, mentre il Pubblico Ministero concludeva per la rimessione degli atti alla Corte di giustizia UE.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la questione come attinente alla sussistenza di un diritto della società a rivolgersi direttamente all’Amministrazione finanziaria per il rimborso dell’IVA versata in rivalsa. Esclude che possa configurarsi un rapporto diretto, perché l’imposta è stata corrisposta al fornitore, unico soggetto passivo e titolare del rapporto tributario.
Il punto di sintesi è individuato nella pronuncia Sez. Un. n. 23288 del 2018, che distingue la posizione di chi esercita il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, chiedendone il rimborso con la dichiarazione, da quella di chi ha assolto l’IVA in rivalsa e ne domanda la restituzione direttamente al fisco. Nella specie rileva la seconda fattispecie, il cui presupposto è l’esistenza di un versamento indebito da parte di un soggetto passivo, qualità che il cessionario non riveste.
La Corte richiama la giurisprudenza unionale, in particolare la sentenza 15 marzo 2007, causa C-35/05, che ritiene rispettoso dei principi di equivalenza, effettività e neutralità un sistema nel quale il venditore può chiedere il rimborso all’erario e l’acquirente può esperire verso di lui l’azione civilistica di ripetizione. Il fruitore del bene, dunque, agisce verso il prestatore; solo se il rimborso è impossibile o eccessivamente difficile, come nel fallimento del venditore, il principio di effettività impone la legittimazione diretta verso l’autorità tributaria.
La Corte precisa che le circostanze eccezionali devono essere concrete ed effettive e corrispondere a una certa non recuperabilità del credito. Le prospettazioni della ricorrente, fondate sul rischio astratto che il cedente sia investito di una pluralità di richieste, restano sul piano ipotetico e non integrano l’eccezione. La qualità di soggetto passivo del cessionario rileva, invece, solo quando l’imposta contestata si rifletta sulla liquidazione finale e venga in discussione il diritto alla detrazione.
Non assume rilievo la pronuncia della Corte di giustizia dell’11 aprile 2024, causa C-316/22, che riconosce al consumatore finale l’azione diretta per un’imposta contraria a una direttiva non trasposta: nella specie gli oneri generali di sistema non sono incompatibili con il diritto unionale. Esclusa quindi la rimessione pregiudiziale sollecitata dal Pubblico Ministero, il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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