Inutilizzabili i documenti non esibiti in risposta al questionario (Cass. civ. Sez. V n. 4883 del 23.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, l’omessa o intempestiva risposta da parte del contribuente all’invito dell’Amministrazione finanziaria a esibire documenti comporta, ai sensi dell’art. 32, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, l’automatica inutilizzabilità, amministrativa e processuale, della documentazione prodotta tardivamente. La preclusione è direttamente e oggettivamente riferita alla condotta omissiva, non richiede alcun ulteriore meccanismo di attivazione di parte e opera anche a prescindere dalla proposizione, da parte dell’Ufficio, di una tempestiva eccezione. L’eventuale deroga all’inutilizzabilità deve essere fatta valere dal contribuente, con le modalità previste dalla norma, entro il termine per il deposito dell’atto introduttivo di primo grado. L’inutilizzabilità presuppone però un invito specifico e puntuale all’esibizione, accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza, il cui onere probatorio incombe sull’Amministrazione.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della contribuente, riformando la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso contro l’avviso di accertamento. L’Ufficio aveva accertato in via sintetica, per gli anni di imposta 2007 e 2008, un maggior reddito sulla base di indici di maggiore capacità contributiva.

La questione centrale riguarda l’utilizzabilità della documentazione che la contribuente aveva depositato solo in sede giudiziale, senza averla esibita in risposta all’invito ricevuto nella fase amministrativa. La Commissione tributaria provinciale e, poi, quella regionale avevano ritenuto ammissibile tale produzione, escludendo che vi fosse stato un rifiuto. L’Agenzia censura tale conclusione con sei motivi di ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via preliminare il secondo motivo, che prospetta un error in procedendo per motivazione asseritamente generica. Il motivo è infondato: la sentenza impugnata ha compiutamente esposto il percorso argomentativo seguito. Il vizio di motivazione, riconducibile all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., si configura solo quando la motivazione manchi del tutto o le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permetterne l’individuazione, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014.

Il primo motivo è invece fondato. La norma applicabile è l’art. 32, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973, non l’art. 33 dello stesso decreto, che riguarda il diverso caso del rifiuto di esibizione in sede di ispezione e richiede l’intenzionalità di non consentire l’esame della documentazione. La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui l’omessa o intempestiva risposta agli inviti dell’Ufficio determina l’automatica inutilizzabilità della documentazione prodotta tardivamente, non essendo richiesto alcun ulteriore meccanismo di attivazione di parte.

Tale preclusione prevale anche rispetto all’art. 58, secondo comma, d.lgs. n. 546 del 1992 e non è sanata né dall’omessa eccezione dell’Amministrazione, atteso il carattere perentorio del termine, né dalla disciplina dell’art. 57 del medesimo decreto. La Corte precisa però che l’inutilizzabilità presuppone un invito specifico e puntuale, con avvertimento delle conseguenze, onere probatorio a carico dell’Amministrazione: non può costituire rifiuto la mancata esibizione di ciò che non è stato richiesto.

La Commissione tributaria regionale non si è attenuta a questi principi. Ha richiamato indistintamente giurisprudenza relativa a fattispecie diverse, senza avvedersi che nel caso concreto difettavano i presupposti per l’applicazione dell’art. 33. Ha inoltre ignorato che l’Ufficio aveva fornito la prova di aver invitato la contribuente, in modo specifico e con riferimento ai beni oggetto di accertamento, a consegnare la documentazione, con espresso avviso delle conseguenze. Né la contribuente aveva dedotto cosa le avesse impedito di esibire in sede amministrativa quanto poi versato in giudizio.

La sentenza va pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, che valuterà i soli documenti prodotti in risposta al questionario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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