Concausa preesistente e riduzione del danno in caso di concorso di fattori (Cass. civ. Sez. III n. 31842/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità sanitaria, qualora l’evento dannoso sia riconducibile alla concorrenza di una causa preesistente non imputabile al sanitario (es. patologia pregressa, etilismo), il giudice deve accertare, sul piano della causalità materiale, l’efficienza eziologica della condotta rispetto all’evento, per poi procedere, sul piano della causalità giuridica, a valutare la diversa efficienza delle varie concause ai fini della liquidazione del risarcimento. La causa concorrente assume rilievo in quanto gli effetti invalidanti sono meno gravi se isolati e più gravi se associati, e di essa si deve tener conto ai fini della sola liquidazione del danno, non anche della determinazione del grado di invalidità, che va determinato in base alla complessiva invalidità riscontrata. Il giudice deve specificamente motivare in ordine alla concreta incidenza del fattore concausale sulla quantificazione, indicando il criterio giuridico utilizzato per sceverare le conseguenze risarcibili ex art. 1223 c.c.
Il Fatto
I familiari del sig. , deceduto nel 2000 per cirrosi epatica HCV positiva, agivano in giudizio contro la Regione Emilia Romagna e le compagnie assicuratrici per il risarcimento dei danni derivanti dal contagio da virus HCV contratto a seguito di emotrasfusioni praticate durante un ricovero del luglio 1987. Il Tribunale di Reggio Emilia accoglieva la domanda. La Corte d’appello di Bologna, in sede di rinvio dopo la cassazione di una precedente pronuncia per motivazione apparente, con sentenza n. 1179/2023, accoglieva nuovamente la domanda, ritenendo accertato il nesso causale tra le emotrasfusioni e il contagio, nonché tra il contagio e il decesso, ma riconoscendo il ruolo di fattore causale concorrente dell’etilismo di cui soffriva il paziente. Nella liquidazione del danno, tuttavia, la Corte territoriale si limitava a ritenere congrua la liquidazione del Tribunale, senza specificare l’incidenza concreta della concausa. Avverso tale sentenza, le compagnie assicuratrici proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione. Il Collegio rigetta preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sollevata dai controricorrenti sulla base di un accordo transattivo intercorso tra le parti. La Corte rileva che l’accordo transattivo, pur rinunciando a porre in esecuzione la sentenza, ha espressamente fatto salvo il ricorso per cassazione e ha ad oggetto solo i capi II e IV della sentenza (relativi alla restituzione di somme e alle spese), non il capo I, che concerne l’accertamento e la liquidazione del danno, con conseguente permanenza dell’interesse ad agire.
Nel merito, la Corte richiama il consolidato orientamento (Cass. n. 5632/2023, n. 26851/2023, n. 13037/2023) secondo cui, in presenza di una concausa preesistente non imputabile al danneggiante (es. etilismo), il giudice deve distinguere tra causalità materiale e causalità giuridica. Sul piano della causalità materiale, la concausa non esclude il rapporto di causalità tra la condotta e l’evento, che resta interamente ascrivibile al responsabile ai sensi dell’art. 41 cod. pen. Sul piano della causalità giuridica, invece, il giudice deve valutare l’efficienza delle singole concause ai fini della liquidazione, al fine di non comprendere nel risarcimento le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente alla condotta illecita, ma determinate dalla pregressa situazione patologica del danneggiato. La causa concorrente incide sulla liquidazione perché gli effetti invalidanti sono meno gravi se isolati e più gravi se associati; di essa si deve tener conto ai fini della liquidazione del danno, non della determinazione del grado di invalidità.
La Corte censura la sentenza impugnata per avere omesso di spiegare il procedimento logico-giuridico che ha condotto alla liquidazione, non indicando né la concreta incidenza del fattore concausale (etilismo) sulla quantificazione, né il criterio utilizzato per sceverare le conseguenze risarcibili ex art. 1223 c.c. La motivazione, che si limita a richiamare la liquidazione del Tribunale e a valorizzare l’alternanza di periodi di benessere e di malattia, non consente di comprendere come il giudice abbia tenuto conto della concausa. Tale carenza costituisce una violazione di legge (art. 1223 c.c.) e non un mero vizio di motivazione, perché attiene all’individuazione del criterio giuridico per determinare le conseguenze risarcibili, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Implicazioni Pratiche
- Allegazione e prova della concausa: la difesa del sanitario o della struttura sanitaria che eccepisca una concausa preesistente (es. patologia del danneggiato, condotte di vita) deve allegare e dimostrare non solo l’esistenza del fattore, ma anche la sua efficienza eziologica, al fine di ottenere una riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica; la mera allegazione non è sufficiente, occorrendo una prova peritale specifica.
- Impugnazione per mancata riduzione del danno: qualora il giudice di merito riconosca l’esistenza di una concausa ma non spieghi come essa abbia inciso sulla liquidazione, l’avvocato della parte convenuta deve censurare la sentenza ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione dell’art. 1223 c.c., eccependo che la carenza motivazionale sul criterio di riduzione integra una violazione di legge e non un mero vizio di motivazione insindacabile in cassazione.
- Distinzione tra causalità materiale e giuridica: in sede di consulenza e di conclusioni, la difesa deve richiedere al giudice di distinguere tra l’accertamento del nesso causale (che può essere integrale, ex art. 41 cod. pen.) e la liquidazione del danno, che deve tenere conto della diversa efficienza delle concause; la prova della concausa non esclude la responsabilità, ma può ridurre il quantum risarcitorio, e tale riduzione va specificamente motivata dal giudice.
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