Decesso del difensore: va rinnovato l’avviso di adunanza alla parte (Cass. civ. Sez. I n. 23805/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso di fissazione dell’adunanza camerale deve pervenire alla parte nel rispetto del termine di sessanta giorni. Il decesso del difensore costituito, che impedisce il perfezionamento della comunicazione presso di lui, impone la rinnovazione dell’avviso alla parte personalmente, a garanzia piena delle sue prerogative difensive. La notificazione eseguita nelle forme dell’art. 140 c.p.c. non si perfeziona con il compimento delle formalità presso il domicilio del destinatario, ma decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa. Da tale momento, e non dalla data dell’accesso, va computato il termine dilatorio. Quando il termine non risulta osservato, la causa non può essere decisa: la Corte rinvia a nuovo ruolo e dispone la rinnovazione della comunicazione.
Il Fatto
La corte d’appello, decidendo sul reclamo proposto ai sensi dell’art. 18 l.fall. dalla società in accomandita semplice e dalla socia, in proprio, contro la sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal tribunale, ha rigettato l’impugnazione e confermato integralmente la sentenza reclamata. Il reclamo era stato proposto nei confronti della Procura della Repubblica e della curatela.
La socia, già legale rappresentante della società, ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La curatela, intimata, non ha svolto difese. In sede di precedente adunanza era emerso dagli atti che la comunicazione dell’avviso di fissazione non si era perfezionata né presso il difensore costituito né presso la parte. Un approfondimento della Cancelleria aveva accertato il decesso del difensore, avvenuto il 5 aprile 2023. Con ordinanza interlocutoria n. 10699/2025 la Corte aveva perciò rinviato la causa a nuovo ruolo, disponendo la rinnovazione dell’avviso alla parte personalmente.
La Motivazione della Corte
La Corte verifica in via preliminare l’esito dell’adempimento già disposto. La rinnovazione dell’avviso non era un passaggio formale: la morte del difensore aveva reso inidonea ogni comunicazione indirizzata allo studio, con la conseguenza che la parte non aveva avuto notizia della data di trattazione. La decisione nel merito, in tali condizioni, si sarebbe fondata su un contraddittorio non integro.
Dagli atti risulta che la notificazione dell’avviso alla parte personalmente è stata eseguita l’8 maggio 2026 nelle forme dell’art. 140 c.p.c., con spedizione della raccomandata informativa il giorno successivo. La Corte applica il criterio per cui, in tale ipotesi, la notificazione si perfeziona per il destinatario decorsi dieci giorni dalla spedizione. Il momento rilevante è dunque il 19 maggio 2026.
Da tale data la Corte computa a ritroso il termine di sessanta giorni prescritto per la comunicazione dell’avviso di adunanza. Il confronto con la data dell’adunanza, fissata all’8 luglio 2026, evidenzia che l’intervallo è inferiore a quello prescritto. Il termine, posto a presidio della predisposizione della difesa scritta, non è stato rispettato.
La Corte non dichiara nullità né adotta statuizioni sul ricorso. Rinvia la causa a nuovo ruolo e manda nuovamente alla Cancelleria per la rinnovazione della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’adunanza alla parte ricorrente personalmente. Nessuna pronuncia è resa sulle spese, che restano assorbite nella successiva definizione del giudizio.
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