Il concessionario può stare in giudizio con avvocato del libero foro e non è obbligato alla difesa con funzionario (Cass. civ. Sez. 5 n. 6772 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, l’art. 11 del d.lgs. n. 546/1992, nel consentire al concessionario della riscossione di stare in giudizio a mezzo di propri dipendenti delegati, configura una mera facoltà e non un obbligo di rappresentanza esclusiva tramite funzionario interno: è pertanto legittima la costituzione in giudizio del concessionario a mezzo di avvocato del libero foro, senza che ne derivi alcun vizio di rappresentanza processuale o nullità della costituzione. L’avviso di accertamento per i tributi locali è tempestivo se notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, a norma dell’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006. Il ricorso per cassazione deve investire, a pena di inammissibilità, questioni già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello: è onere del ricorrente allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito e indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto (principio di autosufficienza). La perizia stragiudiziale non ha valore di prova e il suo apprezzamento è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito.
Il Fatto
Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) notificava alla società contribuente un avviso di accertamento per infedele denuncia delle superfici ai fini TARSU per gli anni 2011 e 2012, relativamente ai locali siti in Napoli, via Fontanelle 85, attribuendo mq 1.401 quali superfici destinate alla vendita di beni non deperibili e mq 5.150 quali aree adibite a deposito, con liquidazione di maggiore imposta, interessi e sanzioni.
La società contribuente proponeva ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, deducendo il difetto di motivazione dell’atto, l’erroneità delle misurazioni, l’insussistenza del maggior tributo, la violazione del regolamento comunale, la prescrizione per l’annualità 2011 e l’illegittimità della sanzione irrogata nella misura del 200%. La CTP di Napoli dichiarava inammissibile il ricorso per vizio di notifica, ritenendo inesistente la consegna diretta del ricorso per mancata firma del dipendente addetto al ricevimento, rilevando altresì l’incompletezza dell’accertamento prodotto in giudizio. La CTR Campania, con sentenza n. 427/2019, riformava parzialmente la decisione di primo grado, riconoscendo che la costituzione del RTI aveva sanato la nullità della notifica, ma rigettava nel merito l’appello. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara, in primo luogo, l’inammissibilità della produzione allegata alla nota del ricorrente, atteso che l’art. 372 c.p.c. non consente il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, fatta eccezione per quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso. Il primo motivo, con cui si contesta la nullità della sentenza per motivazione apparente, è giudicato inammissibile: per giurisprudenza pacifica, qualora con il ricorso siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove.
Il secondo motivo, con cui si eccepisce la violazione del D.M. 289/2000 per assenza di legittimazione attiva del RTI non iscritto all’albo ministeriale, è dichiarato inammissibile stante la sua novità, non risultando la questione prospettata nei gradi di merito. Il terzo motivo, con cui si lamenta la violazione dell’art. 11, comma 2, d.lgs. 546/92 per essersi la mandataria avvalsa di un avvocato del libero foro, è invece rigettato in quanto infondato. La Corte chiarisce che l’art. 11 d.lgs. n. 546/1992 configura una mera facoltà e non un obbligo di rappresentanza esclusiva tramite funzionario interno: il concessionario della riscossione può legittimamente stare in giudizio mediante difensore abilitato del libero foro, senza che ne derivino vizi di rappresentanza né nullità della costituzione in giudizio. Nel caso di specie il servizio era peraltro affidato a RTI e svolto all’esterno dell’amministrazione.
Il quarto motivo, concernente la violazione dell’art. 59 d.lgs. 546/92 per la mancata rimessione alla CTP, è inammissibile poiché le questioni poste, implicanti accertamenti di fatto, non erano state specificamente affrontate dalla sentenza impugnata e il ricorrente non aveva assolto all’onere di allegare l’avvenuta deduzione. Il quinto motivo, relativo alla prescrizione dell’annualità 2011, è rigettato: l’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 dispone che gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Poiché il termine dichiarativo per il tributo 2011 era fissato al 20 gennaio 2012, il quinquennio di decadenza decorreva da tale data, con termine massimo al 31 dicembre 2017; la notifica del 27 dicembre 2017 era pertanto tempestiva.
Il sesto motivo, sulla mancata considerazione delle perizie di parte, è inammissibile per la sua intrinseca ambiguità, non comprendendosi se la censura sia formulata come violazione di legge, vizio motivatorio o omesso esame. La Corte rammenta, comunque, che la perizia stragiudiziale non ha valore di prova ma solo di indizio, il cui apprezzamento è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito. Il settimo motivo, sulla misura della sanzione, è infine dichiarato inammissibile per genericità, limitandosi la parte a sostenere che l’art. 49 d.lgs. 22/1997 non recherebbe una disciplina specifica, senza indicare quale norma sarebbe stata violata. Il ricorso è pertanto rigettato in toto, con condanna del ricorrente alle spese e declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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