Concessione demaniale e IMU: imposta radicata nel concessionario (Cass. civ. Sez. V n. 27266 del 12.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di imposte sugli immobili siti su aree demaniali, l’art. 18 della legge n. 388/2000, integrativo dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 504/1992, radica ex lege in capo al concessionario la soggettività passiva dell’imposta. La concessione costituisce di per sé il presupposto impositivo: essa assume rilievo non perché il concessionario utilizzi di fatto l’area, ma perché è titolare del provvedimento amministrativo che gli attribuisce il diritto di godimento. Ne consegue che eventuali trasferimenti del godimento a terzi, ivi comprese le cessioni del diritto di superficie, non incidono sulla titolarità dell’obbligazione tributaria, la quale resta ferma sul concessionario finché il titolo concessorio non sia revocato o annullato. Quanto alle misure di prevenzione patrimoniale, l’art. 51, comma 3-bis, del d.lgs. n. 159/2011 opera solo dal 1° gennaio 2013 e non è applicabile retroattivamente; nel regime anteriore il sequestro non determina il trasferimento della soggettività passiva, che si produce solo con la confisca.
Il Fatto
Una società concessionaria ha impugnato l’avviso di accertamento IMU per l’anno 2012 emesso da un ente locale, con cui si contestava il mancato pagamento dell’imposta su alcune unità immobiliari ricadenti in un’area demaniale marittima destinata a porto turistico. Il titolo concessorio, originariamente rilasciato a un’altra società, era stato successivamente trasferito alla ricorrente.
La contribuente ha sostenuto che l’imposta non fosse dovuta per due ragioni: l’assoggettamento a sequestro del compendio aziendale e delle quote, con conseguente inapplicabilità delle pretese tributarie; l’avvenuta cessione a terzi del diritto di superficie e del godimento dei beni, con traslazione della soggettività passiva. In subordine ha dedotto l’illegittimità delle sanzioni per mancata applicazione del cumulo giuridico. Respinta in primo e in secondo grado, la società ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il motivo sull’esenzione da imposte dei beni sequestrati. L’avviso riguarda un credito maturato nell’anno 2012, anteriore alle misure di prevenzione patrimoniale, cui i beni sono stati assoggettati solo dal 2016. L’art. 51, comma 3-bis, del d.lgs. n. 159/2011, che prevede l’esenzione degli immobili durante la vigenza del sequestro e della confisca, è stato introdotto solo dal 1° gennaio 2013 e non opera retroattivamente.
Nel regime anteriore, osserva la Corte richiamando un proprio precedente, il destinatario di un sequestro di un bene immobile rimane soggetto passivo d’imposta finché non sopravvenga il decreto di confisca, che produce l’effetto traslativo: fino a quel momento il bene resta nella sua disponibilità, diretta o indiretta. Poiché nel caso concreto è intervenuto solo il sequestro, non può ritenersi cessata la titolarità passiva.
Quanto alla dedotta traslazione dell’imposta sui cessionari, la Corte richiama la lettera dell’art. 18 della legge n. 388/2000, che, integrando la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili, stabilisce che in caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario. La norma ha inteso risolvere la questione in termini netti: il solo fatto dell’esistenza della concessione costituisce il presupposto dell’imposizione e individua il concessionario come unico soggetto passivo, senza possibilità di traslazione.
Da ciò la Corte trae il principio secondo cui la titolarità dell’imposta non dipende dall’utilizzo di fatto dell’area, ma dal provvedimento amministrativo che attribuisce il diritto di godimento. Eventuali cessioni della superficie o contratti tra privati non assumono rilevanza sul piano tributario, perché non incidono sulla titolarità della concessione: fino a quando il titolo non venga revocato o annullato, l’imposta resta radicata in capo al concessionario. Il precedente invocato dal ricorrente, relativo a un campo aviatorio, è giudicato peculiare e non estendibile in via generale.
Accolto, invece, il motivo sulla motivazione delle sanzioni. La sentenza di appello ha respinto la censura sul cumulo giuridico con il solo avverbio “conseguentemente”, senza illustrare nulla in merito al contenuto della doglianza. La Corte qualifica la motivazione come apparente: materialmente esistente ma costruita in modo da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza del ragionamento decisorio, così da non attingere il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. Il quinto motivo resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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