Mancata notifica del ricorso pensionistico ed estinzione del processo contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 139 del 07.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti, la mancata esecuzione dell’onere di notificazione del decreto di fissazione di udienza e del ricorso, previsto dall’art. 155, comma 3, cod. giust. cont., non dà luogo a una notificazione nulla, ma a una notificazione inesistente, perché non effettuata per volontà della parte. La fattispecie è accomunata, sotto il profilo della mancata vocatio in ius per scelta del ricorrente, all’ipotesi del comma 10 della medesima disposizione, che disciplina l’ipotesi di mancata esecuzione dell’ordine di rinnovazione. Ne consegue che il comma 10 è applicabile in via analogica, con cancellazione della causa dal ruolo e dichiarazione di estinzione del processo ai sensi dell’art. 111, comma 4, cod. giust. cont., operante di diritto e rilevabile anche d’ufficio.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente del Ministero dell’interno nella Polizia di Stato, sosteneva di essere titolare di pensione superiore a tre volte il trattamento minimo INPS e lamentava la mancata rivalutazione automatica del trattamento pensionistico dall’1 gennaio 2014, ai sensi dell’art. 1, comma 483, legge n. 147/2013, come modificato dall’art. 1, comma 286, legge n. 208/2015. Dopo un atto di invito e diffida notificato all’INPS il 12 ottobre 2018, senza riscontro, adiva la Corte dei conti chiedendo l’accertamento del diritto alla rivalutazione e la condanna dell’ente previdenziale al pagamento degli importi dovuti con accessori.

La trattazione, fissata con decreto del 3 agosto 2022, era dapprima calendarizzata al 25 gennaio 2023 e poi rinviata al 26 settembre 2023. A tale udienza nessuno compariva e, non essendo costituita la parte convenuta né depositata la prova della notifica del ricorso e del decreto, il giudice onerava il ricorrente di quel deposito entro dieci giorni, rinviando la causa al 6 marzo 2024. Anche a quest’ultima udienza nessuno era presente e l’onere non era stato assolto.

La Motivazione della Corte

Il giudice contabile rileva in via preliminare che nel giudizio non si era instaurato il contraddittorio. A fronte della mancata costituzione del convenuto e dell’assenza delle parti, il ricorrente era stato onerato del deposito della prova della notifica del decreto e del ricorso, come previsto dall’art. 155 cod. giust. cont. L’incombente non era stato eseguito.

Da tale omissione il giudice desume che la notifica del decreto di fissazione di udienza e del ricorso non è avvenuta. In materia pensionistica, il comma 3 dell’art. 155 cod. giust. cont. impone al ricorrente di notificare il decreto all’amministrazione, unitamente al ricorso depositato in segreteria, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto stesso.

Il comma 8 della stessa norma disciplina l’ipotesi in cui il convenuto non si costituisca e il giudice rilevi un vizio che importi nullità della notificazione: in tal caso fissa una nuova udienza e un termine perentorio per rinnovare la notificazione, con salvezza da ogni decadenza. Il comma 10 prevede che, se l’ordine di rinnovazione non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue ai sensi dell’art. 111, il cui comma 4 dispone che l’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con sentenza.

La Corte ritiene che la mancata esecuzione dell’ordine di rinnovazione della notificazione e il mancato assolvimento dell’onere di notificazione siano fattispecie accomunate dal fatto che, in entrambi i casi, la controparte non viene chiamata in giudizio per scelta del ricorrente. Su questa base afferma che il comma 10 è applicabile in via analogica anche all’ipotesi in esame, richiamando a sostegno la sez. Friuli Venezia Giulia n. 30/2020 e la sez. Sicilia n. 922/2019. Le due situazioni sono accomunate, ulteriormente, dal fatto che in nessuno dei due casi la notifica risulta nulla, ma inesistente, cioè non effettuata per volontà della parte.

Il giudice non provvede sulle spese, poiché l’ente previdenziale non era stato chiamato in giudizio. Il dispositivo ordina la cancellazione della causa dal ruolo, dichiara l’estinzione del processo e nulla statuisce sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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