Assegno di incollocabilità al dipendente cessato per infermità psichiatrica (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 325 del 13.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’assegno di incollocabilità previsto dall’art. 104 del d.P.R. n. 1092/1973 spetta al dipendente cessato dal servizio per infermità quando la patologia accertata sia idonea a pregiudicare la salute o l’incolumità dei compagni di lavoro o la sicurezza degli impianti. Il giudice può fondare il riconoscimento sulla consulenza tecnica d’ufficio, che ne verifica l’effettività alla data dell’istanza amministrativa. Ai sensi del settimo comma dell’art. 20 del d.P.R. n. 915/1978, l’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. In caso di persistenza della condizione ostativa, il diritto va riconosciuto per un periodo complessivo di almeno otto anni, con la prima revisione periodica disposta entro i sei mesi anteriori alla relativa scadenza.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente al corpo della Polizia penitenziaria, è cessato dal servizio per infermità nel 1996, all’età di trentadue anni. Con decreto ministeriale del 25 novembre 2005 gli era stata attribuita la pensione privilegiata per un’infermità psichiatrica, dapprima in ottava categoria e poi in settima categoria.

Nel 2018 il lavoratore ha chiesto al Ministero il riconoscimento dell’assegno di incollocabilità; l’istanza è stata respinta nel 2020 sulla base di un parere negativo della struttura sanitaria. Il ricorrente ha quindi adito la Sezione giurisdizionale regionale, censurando il diniego e domandando la concessione dell’assegno con decorrenza dal 21 marzo 1996, data di attribuzione della pensione privilegiata.

La Motivazione della Corte

Il giudice ricostruisce in fatto che il ricorrente ha svolto servizio nel corpo della Polizia penitenziaria ed è cessato per infermità nel 1996, con pensione privilegiata attribuita per un’infermità psichiatrica. La controversia ruota attorno alla sussistenza dei presupposti previsti dal primo comma dell’art. 104 del d.P.R. n. 1092/1973, richiamato quale parametro della fattispecie.

Sul punto decisivo è la consulenza tecnica d’ufficio, disposta con ordinanza in assenza di costituzione dei convenuti. Il consulente ha sottoposto il ricorrente a visita diretta e a un test psicologico, valutando l’anamnesi e la lunga storia clinica. Ha quindi rinvenuto fattori destabilizzanti della gestione del comportamento e delle emozioni, con deficit nei processi decisionali e previsionali, idonei a incidere in modo rilevante sulla funzionalità socio-lavorativa, unitamente ad aspetti psicotici indicatori di vulnerabilità psichica.

La Corte ritiene coerente e condivisibile la conclusione favorevole all’incollocabilità, potendo la patologia psichiatrica riuscire di pregiudizio alla salute o incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti. L’effettiva incollocabilità è stata collocata già a decorrere dal 2018, in coincidenza con l’istanza del 7 maggio di quell’anno.

Quanto alla decorrenza, il giudice applica il settimo comma dell’art. 20 del d.P.R. n. 915/1978, cui rinvia l’ultimo comma dell’art. 104: l’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda, quindi dal 1° giugno 2018.

Sulla protrazione del diritto, il terzo comma di quello stesso articolo prevede la liquidazione per periodi non inferiori a due anni né superiori a quattro, gli accertamenti sanitari entro i sei mesi anteriori a ciascuna scadenza e, oltre gli otto anni complessivi, la liquidazione fino al compimento del 65° anno di età senza ulteriori accertamenti. Poiché la relazione peritale attesta la persistenza dell’incollocabilità, l’assegno è riconosciuto per un periodo complessivo di almeno otto anni. L’iniziale diniego ha impedito al Ministero di espletare tempestivamente le revisioni periodiche; la prima di esse potrà essere disposta entro i sei mesi anteriori alla scadenza degli otto anni di fruizione. Il terzo periodo è invece inapplicabile, perché il ricorrente compirà il sessantacinquesimo anno di età solo nel marzo 2029.

La Corte riconosce infine gli interessi legali, o la rivalutazione monetaria se eccedente, dalla maturazione di ciascun rateo fino all’effettivo soddisfo, e pone le spese di lite e quelle della consulenza a carico esclusivamente del Ministero, compensandole con la struttura sanitaria per il mero parere endoprocedimentale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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