Annullamento ex lege debiti sotto mille euro e interruzione nesso causale (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 218 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della verifica contabile dei rapporti di dare-avere tra ente impositore e agente della riscossione, il giudizio ad istanza di parte ex art. 172, lett. d, c.g.c. è ammissibile anche quando il petitum origini dal rapporto tra concessionario ed ente, restando all’interno del medesimo rapporto e senza attingere al diverso schema della responsabilità erariale. L’annullamento automatico ex art. 4 d.l. n. 119/2018 dei debiti di importo residuo inferiore a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 costituisce factum principis idoneo a interrompere il nesso causale tra l’inerzia del concessionario e il mancato introito, con conseguente rigetto della domanda patrimoniale dell’ente impositore. La domanda di risarcimento del danno all’immagine è inammissibile, presupponendo a norma dell’art. 51, comma 7, c.g.c. l’esistenza di una sentenza irrevocabile di condanna penale.

Il Fatto

La società ente impositore, titolare del servizio di trasporto pubblico locale per il Comune di Napoli, aveva contestato a un utente la percorrenza senza titolo di viaggio, irrogando la relativa sanzione amministrativa pecuniaria. Divenuto definitivo l’accertamento per mancata corresponsione in misura ridotta, l’ente aveva notificato ordinanza-ingiunzione e iscritto a ruolo la somma, trasmettendone la minuta al concessionario per la riscossione, la cui titolarità è poi transitata nell’odierna agenzia.

Il concessionario non aveva notificato alcuna cartella né atti interruttivi della prescrizione, determinando lo spirare del termine quinquennale. Il giudice di pace, con sentenza passata in giudicato, aveva dichiarato prescritto il credito e annullato la cartella. L’ente ha quindi agito per l’accertamento dell’inadempimento contrattuale e il ristoro del danno patrimoniale e all’immagine; il giudice di pace ha declinato la giurisdizione e la Corte dei conti è stata adita in riassunzione.

La Motivazione della Corte

La Sezione afferma anzitutto d’ufficio la giurisdizione contabile, richiamando l’art. 103, comma 2, Cost. e la natura tendenzialmente generale della giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica. In difetto di espresse limitazioni legislative, vi rientrano anche i giudizi tra ente impositore e concessionario orientati alla verifica dei reciproci rapporti di dare-avere e del risultato finale.

Respinta l’eccezione di difetto di legittimazione ad agire, il Collegio qualifica la pretesa dell’ente non in senso risarcitorio ma come azione dichiarativa di accertamento contabile dei rapporti di dare-avere, parametrata al carico affidato e non riscosso per presunta condotta negligente, ammissibile ai sensi dell’art. 172, lett. d, c.g.c. La categoria atipica e residuale dei giudizi ad istanza di parte include anche le controversie tra persone ed enti diversi dallo Stato.

Nel merito assume rilievo assorbente, in applicazione del principio della ragione più liquida, l’intervenuto annullamento ex lege dei debiti inferiori a mille euro previsto dall’art. 4 d.l. n. 119/2018. La norma dispone lo stralcio automatico dei carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2010, con annullamento effettuato alla data del 31.12.2018. Le ipotesi di disapplicazione riguardano casi estranei all’oggetto del giudizio.

La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui è sufficiente che si tratti di carichi affidati entro i termini previsti, perseguendo il legislatore l’obiettivo di concentrare le risorse sulle quote recenti o di importo rilevante. Ne deriva che l’annullamento del credito, in quanto inferiore a mille euro, opera indipendentemente dall’accertata prescrizione e costituisce factum principis ostativo alla pretesa creditoria: non sussiste alcun nesso eziologico tra l’inoperosità del concessionario e la mancata riscossione.

Quanto al danno all’immagine, la domanda è inammissibile: la sua risarcibilità presuppone, a norma dell’art. 51, comma 7, c.g.c., una sentenza irrevocabile di condanna penale, e può trovare ingresso solo nell’alveo della responsabilità erariale. Le spese di lite sono compensate in ragione della novità del thema decidendum.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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