Sopravvenuta carenza di interesse riqualificata come rinuncia agli atti (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 105 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione del ricorso, resa dalla parte che ha instaurato la lite e seguita dall’accettazione della controparte, non determina la cessazione della materia del contendere, ma integra sul piano sostanziale una rinuncia agli atti del giudizio. La distinzione tra i due istituti riposa sul permanere o meno dell’atto lesivo: la cessazione della materia del contendere presuppone il venir meno dell’atto impugnato, mentre la sopravvenuta carenza di interesse lascia in vita l’atto e fa cessare il solo interesse processuale al suo annullamento. Accertata la regolarità della rinuncia e dell’accettazione, il giudice dichiara l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 110, commi 6, 7 e 8, c.g.c., senza pronuncia sulle spese e con sentenza in forma semplificata ex art. 167, comma 4, c.g.c..
Il Fatto
I ricorrenti, militari, hanno instaurato il giudizio pensionistico dinanzi alla Sezione giurisdizionale per il Lazio, notificando il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza all’INPS, che si è costituito con memoria di costituzione.
In data 27.2.2026 il procuratore dei ricorrenti ha depositato, mediante il Sistema Giudiziario, un’istanza per la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, non notificata alla controparte, chiedendo contestualmente la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. All’udienza pubblica dell’11.3.2026 l’INPS ha espresso la propria accettazione, come da verbale, e la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Giudice monocratico affronta anzitutto la qualificazione giuridica dell’atto depositato dai ricorrenti. L’istanza, pur formalmente denominata come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, non è stata notificata alla controparte e si accompagna alla richiesta di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
La Corte richiama l’orientamento della Cass. civ., sez. V, n. 5098/2022, secondo cui, nei giudizi scaturiti dall’impugnazione di atti della pubblica amministrazione, la cessazione della materia del contendere si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse perché solo nel primo caso viene meno l’atto lesivo dell’interesse materiale oggetto della tutela giurisdizionale. Nel secondo, invece, l’atto impugnato permane e cessa il solo interesse processuale al suo annullamento.
Da tale distinzione il Giudice trae la conseguenza che la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, in presenza di accettazione della controparte, deve essere riqualificata, sul piano sostanziale, come rinuncia agli atti del giudizio. La qualificazione non dipende dal nomen iuris utilizzato dalla parte, ma dal contenuto effettivo dell’atto e dalla sua attitudine a determinare la cessazione del processo.
Accertata la regolarità della rinuncia e della relativa accettazione, la Corte dichiara l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 110, commi 7 e 8, c.g.c., senza darsi luogo a pronuncia sulle spese. La decisione è resa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 167, comma 4, c.g.c.. Nulla per le spese della sentenza, stante la gratuità del giudizio pensionistico ex art. 31, comma 5, c.g.c..
Nota della Redazione
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