Concessionario riscossione privo di legittimazione ad appellare sentenza favorevole all’ente impositore (Cass. civ. Sez. V n. 17656 del 26.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la legittimazione a proporre appello avverso la sentenza che abbia visto soccombente l’ente impositore appartiene esclusivamente a quest’ultimo. La società concessionaria della riscossione non è legittimata ad appellare in luogo del Comune, quand’anche il rapporto di concessione si estenda alla fase di accertamento, allorché l’atto opposto sia stato emanato, sottoscritto e notificato dall’ente comunale e il Comune medesimo sia rimasto inerte o abbia prestato acquiescenza. Né la legittimazione può derivare dall’intervento adesivo spiegato in primo grado, poiché l’interventore adesivo non ha autonoma legittimazione ad impugnare, salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni attinenti la qualificazione dell’intervento o la condanna alle spese poste a suo carico. Ne consegue l’inammissibilità dell’appello e il passaggio in giudicato della decisione di primo grado.
Il Fatto
Un contribuente impugna l’avviso di accertamento notificatogli in recupero di Tarsu 2005 per una somma di modesta entità. In primo grado egli ottiene ragione. Avverso tale decisione propone appello la società concessionaria del Comune per la riscossione, la quale aveva spiegato intervento adesivo nel giudizio di prime cure, mentre l’ente impositore era rimasto inerte.
La Commissione Tributaria Regionale, in riforma della prima decisione, ritiene legittimo l’avviso di accertamento, riconoscendo alla concessionaria la legittimazione attiva ad appellare in quanto affidataria non solo della riscossione ma anche dell’accertamento dei tributi. Il contribuente ricorre per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della legittimazione processuale nel processo tributario, muovendo dall’art. 10 d.lgs. n. 546/92. La veste di parte processuale spetta all’ente che ha emesso l’atto opposto. La legittimazione dell’agente della riscossione sussiste solo nei casi in cui oggetto della controversia sia l’impugnazione di atti direttamente riferibili al medesimo.
Nel caso esaminato, l’avviso di accertamento era stato emanato, sottoscritto e notificato dall’ente comunale impositore. La Corte esclude pertanto che la legittimazione sostanziale e processuale della concessionaria possa fondarsi sul rapporto di affidamento in concessione, pur se riferito anche alla fase accertativa, alla quale la società era rimasta giuridicamente estranea.
Il Collegio richiama la propria precedente Cass. ord. n. 20954/19, resa in fattispecie sovrapponibile, nonché le pronunce Cass. Sez. Un. n. 5992 del 2012 e i successivi interventi conformi. Da queste si desume che la concessionaria non era legittimata ad appellare la sentenza sfavorevole all’ente, alla quale l’ente aveva prestato acquiescenza.
La soluzione non muta ove si ritenga che il contribuente avesse evocato in giudizio solo l’amministrazione comunale e che la concessionaria avesse spiegato intervento adesivo. In tale ipotesi l’interventore adesivo non ha autonoma legittimazione ad impugnare, salvo che l’impugnazione riguardi esclusivamente la qualificazione dell’intervento o la condanna alle spese, quando la parte adiuvata non abbia esercitato il diritto di impugnare o abbia fatto acquiescenza.
La Corte accoglie quindi il secondo motivo di ricorso, assorbite le altre censure, cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’appello della concessionaria. Il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, favorevole al contribuente, ne consegue. Quanto alle spese, il Collegio compensa quelle dei gradi di merito in ragione del consolidarsi in corso di causa dell’indirizzo interpretativo, mentre quelle di legittimità sono poste a carico della parte intimata secondo soccombenza, con condanna al pagamento di euro 500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge.
Nota della Redazione
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