Accertamenti bancari e deducibilità percentuale dei costi (Cass. civ. Sez. 5 n. 17593 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi con metodo analitico-induttivo, a seguito dell’interpretazione adeguatrice operata dalla Corte cost. n. 10 del 2023 sull’art. 32, primo comma, n. 2, d.P.R. n. 600/1973, la presunzione legale di ricavi non contabilizzati scaturente da prelevamenti bancari non giustificati è compatibile con i principi di ragionevolezza e capacità contributiva solo a condizione che il contribuente imprenditore possa opporre la prova contraria, anche per presunzioni, dell’incidenza percentuale forfettaria dei costi di produzione, che vanno detratti dall’ammontare dei maggiori ricavi presunti. Qualora l’ufficio accerti ricavi occulti mediante indagini bancarie, il giudice di merito deve riconoscere la deduzione di tali costi, anche avvalendosi di consulenza tecnica d’ufficio. La riferibilità alla società dei conti formalmente intestati ai soci, agli amministratori o a terzi richiede che l’Amministrazione dimostri, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione o la sostanziale riferibilità all’ente dei conti, senza necessità di provare che tutte le movimentazioni rispecchino operazioni aziendali, gravando sul contribuente l’onere di dimostrarne l’estraneità. Il cd. divieto di presunzioni di secondo grado non costituisce principio dell’ordinamento, non essendo riconducibile agli artt. 2729 e 2697 c.c., e in ogni caso non opera quando la presunzione semplice si innesta su una presunzione legale.
Il Fatto
La società contribuente aveva impugnato, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, una pluralità di atti impositivi e di contestazione relativi agli anni d’imposta 2015 e 2016, emessi a seguito delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza sui conti correnti intestati ai soci e ad un soggetto ritenuto socio di fatto, da cui erano emersi ingenti versamenti e prelevamenti non contabilizzati, qualificati come ricavi evasi della società. Il giudice di primo grado aveva accolto i ricorsi, annullando gli atti. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania aveva invece integralmente confermato gli atti impositivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo incentrato sull’omesso esame di fatti decisivi, ribadendo che il sindacato sulla motivazione è circoscritto al «minimo costituzionale» e che il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il come e il quando della discussione processuale e la sua decisività, requisiti non rispettati nella specie.
Ha poi ritenuto infondato il motivo relativo alla violazione dell’art. 115 c.p.c., affermando che il processo verbale di constatazione assume un triplice livello di attendibilità e che le dichiarazioni di terzi in esso riportate costituiscono elemento di prova liberamente valutabile dal giudice, da disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti.
Con riferimento all’utilizzo dei dati bancari relativi a conti intestati a terzi, la Corte ha confermato che l’Amministrazione può legittimamente utilizzarli purché fornisca la prova, anche presuntiva, della riferibilità al contribuente, potendo desumere la natura fittizia dell’intestazione da una pluralità di elementi, quali la ristrettezza della base sociale e il comportamento processuale e sostanziale dei soci, che si siano sottratti a ogni chiarimento. Ha inoltre escluso che l’operazione integri un’inammissibile presunzione di secondo grado, precisando che il cd. divieto di doppie presunzioni è estraneo al sistema codicistico e non opera in presenza di una presunzione legale.
Ha ritenuto invece fondato il motivo relativo alla mancata considerazione dei costi nella ricostruzione induttiva del reddito. Richiamando la sentenza Corte cost. n. 10 del 2023, la Corte ha evidenziato come l’equiparazione dei prelevamenti a ricavi occulti si fondi su una presunzione di secondo grado che, senza la possibilità di dedurre i costi, violerebbe i principi di ragionevolezza e capacità contributiva. Il giudice del rinvio dovrà quindi rideterminare il reddito riconoscendo una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi, anche tramite consulenza tecnica d’ufficio.
Infine, la Corte ha dichiarato inammissibile e infondato il motivo sull’onere di allegazione ex art. 7 della legge n. 212/2000, chiarendo che tale onere non si estende ai documenti richiamati dal p.v.c. non allegato all’avviso, ma solo a quelli cui l’atto direttamente si riferisce, fermo restando che gli elementi non allegati possono essere prodotti in giudizio. Ha altresì rigettato il motivo sulla motivazione per relationem, reputata legittima quando l’ufficio, condividendo le conclusioni del verbale, realizzi un’economia di scrittura non pregiudizievole per il contraddittorio, essendo gli elementi già noti al contribuente.
Nota della Redazione
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