Sentenza ex art. 2932 c.c. e imposta di registro proporzionale (Cass. civ. Sez. 5 n. 18146 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, la sentenza costitutiva resa ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta a imposta in misura proporzionale e non in misura fissa, anche se non ancora definitiva. L’effetto traslativo dipendente dal pagamento del prezzo integra l’ipotesi di cui all’art. 27, terzo comma, d.P.R. n. 131/1986, non essendo qualificabile come condizione meramente potestativa sospensiva, poiché la condizione che fa dipendere gli effetti dalla mera volontà dell’acquirente non è considerata tale ai fini fiscali. Il trattamento agevolato di cui all’art. 40 d.P.R. n. 131/1986 non trova applicazione, poiché oggetto della tassazione è la sentenza del giudice che produce l’effetto traslativo, non la cessione del bene in sé assoggettata ad IVA.
Il Fatto
La società contribuente aveva acquistato il diritto di superficie su un terreno e, con separato accordo, si era impegnata ad acquistare la nuda proprietà. Sorta controversia sui confini, la promissaria acquirente convenne in giudizio la promittente venditrice per ottenere l’esecuzione del trasferimento e la riduzione del prezzo. Il Tribunale respinse le domande della contribuente e accolse la domanda riconvenzionale della promittente venditrice, condannando la prima al pagamento dell’intero prezzo quale condizione per il trasferimento. L’Agenzia delle Entrate notificò un avviso di liquidazione per imposta di registro, catastale e ipotecaria in relazione alla sentenza. Avverso il diniego del primo giudice, la società impugnò la decisione, ma la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado accolse parzialmente il gravame, ritenendo la sentenza assoggettabile a imposta in misura fissa.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate, censurando la sentenza impugnata per aver erroneamente qualificato come condizione meramente potestativa la subordinazione dell’effetto traslativo al pagamento del prezzo. L’art. 27, terzo comma, d.P.R. n. 131/1986 stabilisce che non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendono dalla mera volontà dell’acquirente o del creditore. La Suprema Corte ha richiamato il proprio orientamento consolidato, evidenziando che la regola non cambia in base alla parte che richiede l’adempimento ex art. 2932 c.c., ma rileva esclusivamente se l’effetto traslativo dipenda dalla volontà dell’acquirente, come nel caso di specie. La condizione che dipende dal pagamento del prezzo è espressione del mero arbitrio della parte, non giustificata da seri motivi, e non può ridursi a una rivalutazione della convenienza dell’affare o a una sopravvenuta incapacità finanziaria.
Quanto al secondo motivo, relativo al principio di alternatività tra imposta di registro e IVA, la Corte ne ha affermato la fondatezza. La sentenza costitutiva resa ex art. 2932 c.c. rientra nella previsione dell’art. 8, lettera a), della Tariffa, parte prima, d.P.R. n. 131/1986, per la quale si applica l’imposta stabilita per il corrispondente atto. Oggetto della tassazione è la sentenza in forza della quale si è verificato l’effetto traslativo, non la cessione del bene in sé. Il regime legale dell’obbligazione tributaria ha carattere imperativo e inderogabile, sicché l’eventuale emissione di fattura gravata da IVA è irrilevante, poiché le parti hanno l’obbligo di corrispondere il tributo effettivamente dovuto. Il criterio fondamentale di tassazione degli atti giudiziari è quello che ha riguardo ai loro effetti giuridici, che nella fattispecie si identificano con l’effetto traslativo della proprietà immobiliare.
Il ricorso è stato quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di rigetto dell’originario ricorso della società contribuente, condannata alla rifusione delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
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Nota della Redazione
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