Concessione accertamento tributi locali e decadenza quinquennale TARSU (Cass. civ. Sez. V n. 26680 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento in concessione dei servizi di accertamento e riscossione dei tributi locali, la legittimazione impositiva si trasferisce dal Comune al concessionario, cui spetta la legittimazione sostanziale e processuale per le relative controversie. In tema di TARSU, l’art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993, disponendo che la denuncia dei locali tassabili va presentata entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, impone di differenziare la detenzione in corso fin dall’inizio del periodo d’imposta da quella iniziata in epoca successiva: nel primo caso il termine quinquennale di decadenza di cui all’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 decorre dall’anno corrente, nel secondo dal 20 gennaio dell’anno successivo. La ricezione tardiva dell’avviso non incide sulla tempestività della notifica, valendo il principio della scissione degli effetti per il notificante e il destinatario.

Il Fatto

La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento emesso da un raggruppamento temporaneo di imprese concessionario della riscossione della TARSU per l’omesso versamento del tributo relativo agli anni 2011 e 2012, in relazione a immobili siti nel Comune di Napoli. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso originario; la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione, ritenendo l’atto tempestivamente emesso e notificato, congruamente motivato e corrispondente alle schede di censimento sottoscritte dalla contribuente.

La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo l’erroneo computo della decorrenza del termine quinquennale di decadenza e l’erronea affermazione della tempestiva conoscenza degli atti. Il Comune di Napoli ha resistito eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, mentre il raggruppamento concessionario ha resistito con separato controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio quando il suo esame non richieda accertamenti in fatto. Richiamato l’art. 53, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 446/1997 e l’art. 11, comma 3, del d.l. n. 195/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 26/2010, nel testo novellato dal d.l. n. 216/2011, convertito dalla legge n. 14/2012, il Collegio osserva che, per la Regione Campania, negli anni 2010-2012 le società provinciali agiscono quali soggetti preposti all’accertamento e alla riscossione della TARSU e della TIA, potendo avvalersi dei soggetti di cui all’art. 53, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 446/1997.

Il Collegio ribadisce l’orientamento consolidato secondo cui, in caso di affidamento in concessione dei servizi di accertamento e riscossione, non vi è estrinsecazione autoritativa di attività impositiva ma attuazione di una pretesa già individuata dal Comune, con trasferimento al concessionario della legittimazione sostanziale e processuale. Nella specie, l’atto impositivo era stato pacificamente emesso dalla concessionaria, che aveva l’esclusiva legittimazione passiva, con conseguente inammissibilità del ricorso originario nei confronti del Comune e cassazione senza rinvio della sentenza impugnata per l’impossibilità di iniziare la causa verso l’ente impositore, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.

Nel merito, il primo motivo è fondato nei limiti specificati. La Corte richiama il principio della scissione degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale e per gli atti tributari dall’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973: assume rilevanza la data in cui l’ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica, non quella di conoscenza del contribuente. Irrilevante, dunque, che l’avviso sia stato recapitato il 3 gennaio 2018.

Quanto alla decorrenza del termine, il tenore letterale dell’art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993 — che fa riferimento al 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione e non al 20 gennaio dell’anno successivo — impone la differenziazione già richiamata dalle Sezioni Unite n. 40543 del 2021. Nella specie, essendo contestato l’omesso versamento per la continuità ininterrotta del possesso fino agli anni di riferimento, e risultando l’avviso consegnato all’agente postale il 31 dicembre 2017, la decadenza era maturata per l’anno 2011 ma non per il 2012. La sentenza impugnata ha quindi erroneamente concluso per la tempestività della notifica con riferimento all’anno 2011.

Il secondo motivo è assorbito dall’accoglimento del primo. La Corte accoglie il ricorso nei limiti indicati, cassa la sentenza impugnata per la parte relativa ai rapporti tra contribuente e concessionaria e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *