Iscrizione all’albo dei concessionari necessaria solo per le attività principali del RTI misto (Cass. civ. Sez. 5 n. 18183 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali ad un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo misto, il requisito soggettivo dell’iscrizione all’albo ministeriale previsto dall’art. 53 d.lgs. n. 446/1997 è richiesto solo per le imprese associate chiamate a svolgere le attività principali di accertamento e riscossione, non anche per quelle che svolgono attività secondarie di mero supporto, non fungibili con la prestazione principale ma ad essa solo serventi, il cui accertamento è riservato al giudice del merito. La distinzione tra attività principali e secondarie è venuta meno, con conseguente obbligo di iscrizione in apposita sezione anche per le attività di supporto, solo dall’11 agosto 2022, per effetto del d.m. n. 101/2022, attuativo dell’art. 1, comma 805, legge n. 160/2019, con la conseguente inapplicabilità retroattiva del nuovo requisito. In materia di TARSU, l’obbligo di denuncia di cui all’art. 70 d.lgs. n. 507/1993 decorre entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione dei locali; per le occupazioni in corso da prima del 20 gennaio, il termine di decadenza per l’accertamento decorre dall’anno corrente, non dall’anno successivo. La reiterazione annuale dell’omessa o infedele dichiarazione configura il vincolo della continuazione ai sensi dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997, con applicazione obbligatoria del cumulo giuridico delle sanzioni.
Il Fatto
La società contribuente, proprietaria di un immobile adibito a sede amministrativa in un Comune della provincia di Napoli, impugnava un avviso di accertamento TARSU per gli anni 2010, 2011 e 2012, emesso dal concessionario del servizio di riscossione, un raggruppamento temporaneo di imprese composto da tre società. La Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato il difetto di legittimazione processuale del concessionario, rilevando la mancata iscrizione all’albo ministeriale di una delle società associate. La Commissione tributaria regionale, investita degli appelli, rigettava l’appello principale del concessionario e accoglieva parzialmente l’appello incidentale della contribuente, rideterminando le superfici tassabili sulla base di una conciliazione tra le parti. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi; il concessionario ha resistito con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha trattato prioritariamente il secondo motivo del ricorso incidentale, avente natura pregiudiziale, concernente la legittimazione del raggruppamento temporaneo di imprese ad emettere l’avviso di accertamento. Richiamando il proprio consolidato orientamento, ha ribadito che il requisito dell’iscrizione all’albo, per i raggruppamenti di tipo misto, è necessario solo per le società che svolgono le attività principali di accertamento e riscossione dei tributi, non per quelle che svolgono attività secondarie di supporto, in funzione servente rispetto alla prestazione principale. Tale distinzione è venuta meno solo con l’attuazione dell’art. 1, comma 805, legge n. 160/2019, ad opera del d.m. n. 101/2022, che ha istituito una sezione separata dell’albo per i soggetti che svolgono esclusivamente attività di supporto, con decorrenza dall’11 agosto 2022.
Sul ricorso principale, la Corte ha accolto il primo motivo, ravvisando il vizio di extrapetizione nella condotta del giudice di appello, che aveva rideterminato le superfici tassabili nonostante l’appello incidentale della contribuente fosse condizionato all’accoglimento dell’appello principale e non avesse ad oggetto la quantificazione della pretesa. Ha accolto il quarto motivo, affermando che, per le occupazioni in corso da inizio anno, il termine per la denuncia TARSU scade il 20 gennaio dell’anno medesimo, con la conseguenza che il termine di decadenza quinquennale per l’accertamento dell’annualità 2010 era già maturato alla data di notifica dell’avviso. Ha accolto il quinto motivo, riconoscendo l’applicabilità del regime della continuazione alle violazioni dell’obbligo di denuncia reiterate in più periodi d’imposta.
Ha rigettato il secondo motivo, escludendo il vizio di omessa pronuncia in caso di rigetto implicito dell’eccezione, ed il terzo motivo, ritenendo sufficiente la motivazione dell’avviso di accertamento che indichi superficie e tariffe applicate. Ha infine dichiarato assorbito il primo motivo del ricorso incidentale, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania.
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Nota della Redazione
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