Concessione demaniale marittima: improcedibile il ricorso, irricevibile quello per motivi aggiunti (TAR Sicilia n. 1564 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto l’impugnazione del diniego di concessione demaniale marittima, qualora sopravvenga il rilascio della concessione in favore del controinteressato e tale provvedimento non sia tempestivamente impugnato, i suoi effetti giuridici si consolidano e l’eventuale annullamento degli atti originariamente gravati diviene privo di utilità. Ne consegue la irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento e l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse. Non sussiste, in capo all’amministrazione, alcun obbligo di comunicazione individuale del provvedimento di aggiudicazione al ricorrente, gravando su quest’ultimo l’onere di ordinaria diligenza nella consultazione dei mezzi di pubblicità legale.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato istanza di conferma di interesse per una precedente richiesta di concessione demaniale marittima relativa a un’area del demanio marittimo. La competente struttura territoriale aveva archiviato l’istanza, con nota poi confermata dal rigetto del ricorso gerarchico da parte del Dirigente Generale dell’Assessorato regionale. Nelle more, l’amministrazione aveva comunicato l’ammissibilità dell’istanza di concessione presentata da un’associazione controinteressata e, successivamente, aveva rilasciato a quest’ultima la concessione demaniale marittima.

Il ricorrente impugnava gli atti di diniego e, dopo aver appreso del rilascio della concessione al controinteressato, proponeva ricorso per motivi aggiunti. L’amministrazione resistente eccepiva l’irricevibilità dei motivi aggiunti per tardività e, di conseguenza, l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha aderito alle prospettazioni difensive dell’amministrazione resistente, incentrando la decisione su un duplice ordine di rilievi: la tardività dell’impugnazione della concessione e la conseguente caducazione dell’interesse alla decisione sul ricorso principale.

Quanto al ricorso per motivi aggiunti, il Tribunale ha rilevato che il provvedimento di rilascio della concessione demaniale marittima era stato pubblicato in data 2 ottobre 2023, mentre il ricorso per motivi aggiunti è stato notificato soltanto il 12 gennaio 2026. Il lasso temporale intercorrente è risultato ampiamente superiore al termine di sessanta giorni previsto per l’impugnazione, con conseguente declaratoria di irricevibilità.

Il Collegio ha respinto la tesi del ricorrente secondo cui l’amministrazione avrebbe dovuto comunicare individualmente il provvedimento di aggiudicazione. Ha osservato che non sussiste alcun obbligo di legge in tal senso e che, al contrario, il ricorrente avrebbe dovuto attivarsi con ordinaria diligenza consultando i mezzi di pubblicità legale impiegati nell’ambito del procedimento contestato.

Da questo primo rilievo discende la seconda statuizione. L’inoppugnabilità del provvedimento di aggiudicazione ha determinato il consolidamento degli effetti giuridici del nuovo provvedimento sfavorevole al ricorrente. Tale consolidamento fa venir meno ogni utilità correlata al possibile annullamento degli atti originariamente impugnati, rendendo il ricorso introduttivo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Tribunale ha infine regolato le spese secondo il criterio della soccombenza, ponendole a carico del ricorrente, anche in considerazione della duplice soccombenza nella fase cautelare, rilevata in entrambi i gradi di giudizio e correlata all’assenza di fumus boni iuris evidenziata in entrambe le ordinanze.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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