Annullamento s.c.i.a. dehors per difetto di istruttoria e di contraddittorio (TAR Sicilia n. 1563 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Comune annulla in autotutela una s.c.i.a. per l’occupazione di suolo pubblico a servizio di un esercizio commerciale è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione carente quando si limiti a richiamare genericamente la difformità delle misure del dehors rispetto al regolamento comunale. Parimenti illegittimo è il provvedimento che contesti l’assenza di una relazione tecnica in realtà allegata all’istanza. L’amministrazione è tenuta a garantire la piena partecipazione procedimentale del privato prima di adottare una determinazione sfavorevole, poiché l’omesso contraddittorio vizia l’esercizio del potere di verifica successiva e di annullamento d’ufficio.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un esercizio commerciale adibito a bar-ristorante in Palermo. In data 30.06.2023 presenta istanza per l’occupazione di suolo pubblico finalizzata alla realizzazione di un dehors a servizio dell’attività, allegando la documentazione prevista dal Regolamento Comunale Dehors approvato con deliberazione di C.C. n. 548/2022, integrata con deliberazione di C.C. n. 07/2023.

Oltre due anni dopo, in data 24.10.2025, il Comune riscontra l’istanza con una nota che ne dispone l’annullamento in autotutela, con archiviazione negativa e ordine di ripristino dei luoghi. La società impugna tale determinazione davanti al TAR Sicilia, contestando il tardivo esercizio del potere di verifica e deducendo molteplici vizi, tra cui la violazione degli artt. 10-bis, 19 e 20 della legge n. 241/1990. In sede cautelare, con ordinanza n. 720/2025 del 17.12.2025, il Collegio accoglie l’istanza rilevando i dedotti vizi di difetto di istruttoria e di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva preliminarmente che il Comune non ha dato esecuzione al dictum cautelare, circostanza che connota l’intera vicenda processuale. La ricostruzione dei fatti conferma che l’istanza fu presentata il 30.06.2023 e che il Comune vi diede riscontro solo il 24.10.2025, a distanza di oltre due anni.

Nel merito, il TAR conferma i vizi già evidenziati in sede cautelare. Il provvedimento impugnato richiama genericamente la difformità delle misure del dehors rispetto alle previsioni regolamentari, senza alcuna specificazione concreta. Inoltre contesta erroneamente l’assenza di una relazione tecnica illustrativa, che risulta invece allegata all’istanza.

Il profilo più rilevante attiene al difetto di contraddittorio. Il ricorrente non ha avuto modo di partecipare in maniera piena ed effettiva al procedimento contestato, con conseguente violazione delle garanzie partecipative. La Corte ribadisce che l’esercizio del potere di verifica successiva sulla s.c.i.a. e di annullamento d’ufficio deve svolgersi nel pieno rispetto del contraddittorio procedimentale.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è accolto nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione. Il provvedimento impugnato è annullato con salvezza delle successive determinazioni discrezionali dell’amministrazione, che dovrà riavviare il procedimento tenendo conto dell’apporto partecipativo e difensivo del privato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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