Improcedibilità parziale per sopravvenuta carenza d’interesse e rinvio per verificazione tecnica pendente (TAR Lazio n. 9626 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione di carenza d’interesse, successiva alla reiezione delle medesime censure da parte del giudice d’appello, determina la improcedibilità parziale del ricorso di primo grado per la parte coperta dalla dichiarazione. L’improcedibilità consegue alla valutazione della parte, che manifesta di non avere più interesse alla decisione, e non richiede un esame nel merito delle doglianze. Ove la fondatezza dei motivi residui dipenda dall’esito di una verificazione tecnica disposta dal Consiglio di Stato in un giudizio collegato e pregiudizievole, il giudice di primo grado può emanare una sentenza non definitiva che definisce solo le questioni improcedibili e rinvia la trattazione delle restanti censure all’esito del giudizio d’appello, rimettendo al Presidente della Sezione la fissazione della nuova udienza di merito, su istanza di parte o d’ufficio. In tal caso le spese di lite sono interamente demandate alla decisione definitiva.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava la delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 136/22/Cons, di approvazione dell’offerta di riferimento dell’operatore incumbent per i servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa bitstream rame e bitstream NGA per l’anno 2021. Il ricorso introduttivo si articolava in cinque motivi, concernenti il mancato orientamento al costo dei prezzi della banda ATM, la mancata rivalutazione dei costi dei kit, l’inclusione di una componente addizionale per il collaudo del servizio, la determinazione dei costi logici e la presunta sovrastima degli interventi a vuoto. La società proponeva altresì due ricorsi per motivi aggiunti, deducendo vizi derivati e nuovi profili di violazione del principio di orientamento dei prezzi al costo e del principio di partecipazione. Si costituivano l’Autorità e la controinteressata, e interveniva ad opponendum la società acquirente di un ramo d’azienda dell’operatore incumbent.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la società ricorrente, con dichiarazione depositata l’11.09.2025, ha manifestato di non avere più interesse alla decisione del primo motivo del ricorso introduttivo e di entrambi i ricorsi per motivi aggiunti. Tale sopravvenuta carenza d’interesse è coerente con la circostanza che le medesime censure erano state già respinte dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 8985/2024, relativa alle condizioni economiche della banda ATM e al fattore di conversione per la banda Ethernet. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità parziale del ricorso, limitata ai motivi coperti dalla dichiarazione.

Quanto ai motivi dal secondo al quinto del ricorso introduttivo, il Tribunale osserva che la loro fondatezza dipende, in parte rilevante, dall’esito di una verificazione tecnica già disposta dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 2589/2024, nell’ambito del giudizio d’appello relativo all’approvazione dell’offerta di riferimento per il biennio precedente. La verificazione è stata ordinata proprio sul tema degli interventi a vuoto, che costituisce uno dei motivi residui del presente giudizio.

Il Collegio, condividendo l’opportunità segnalata anche dalla difesa erariale di attendere gli esiti del giudizio di seconde cure, ritiene di non poter definire integralmente la controversia. La sentenza è quindi non definitiva: essa dichiara l’improcedibilità parziale e rinvia la trattazione dei motivi residui a nuova udienza, da fissarsi dal Presidente della Sezione su istanza di parte o d’ufficio, all’esito del menzionato giudizio d’appello con istruttoria in corso. Le spese di lite sono demandate alla decisione definitiva, con applicazione dell’art. 36, comma 2, cod. proc. amm.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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