Concessione servizi illegittima senza stima valore e istruttoria su rischio (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 129 del 18.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo di legittimità sugli atti delle amministrazioni statali ricusa il visto sul decreto di approvazione di un contratto di concessione quando l’ente concedente omette di stimare il valore della concessione ai sensi dell’art. 179 del d.lgs. n. 36/2023, parametrandolo al solo canone concessorio. La stima del valore è funzionale alla consapevole formulazione dell’offerta e alla corretta quantificazione della garanzia definitiva ex art. 117 del d.lgs. n. 36/2023. Analoga illegittimità discende dall’omessa istruttoria su convenienza, fattibilità, trasferimento del rischio operativo e conservazione dell’equilibrio economico finanziario (artt. 175, 177 e 178 del d.lgs. n. 36/2023). Sono altresì viziati i documenti di gara che non recepiscono i criteri ambientali minimi di settore e che contengono un divieto di subappalto privo di adeguata motivazione. La durata della concessione non è prorogabile, neppure mediante proroga tecnica.
Il Fatto
La procedura riguarda l’affidamento triennale, in concessione, del servizio di somministrazione di bevande e alimenti preconfezionati tramite distributori automatici presso le sedi della Prefettura di Crotone, della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale e delle strutture di polizia della stessa città. La decisione a contrarre veniva adottata con determina del 6.10.2025 ai sensi dell’art. 187 del d.lgs. n. 36/2023; l’avviso esplorativo veniva pubblicato con termine di cinque giorni per le manifestazioni di interesse.
All’esito della procedura negoziata tramite MEPA perveniva una sola offerta, risultata aggiudicataria. Il contratto veniva sottoscritto e approvato con decreto del Viceprefetto Vicario, quindi trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il visto preventivo di legittimità. L’Ufficio di controllo formulava rilievi istruttori, seguiti dalla risposta dell’amministrazione; il Magistrato istruttore e il Consigliere delegato reputavano necessario l’approfondimento collegiale su sei profili di criticità.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo il collegio rileva che l’amministrazione non ha stimato il valore della concessione, limitandosi a richiamare negli atti di gara l’importo del canone posto a base di gara. L’art. 179 del d.lgs. n. 36/2023 impone che il valore sia costituito dal fatturato totale del concessionario stimato dall’ente concedente al momento dell’indizione della procedura. La carenza della lex specialis impedisce la formulazione di una proposta economica consapevole. Il vizio si riflette sulla garanzia definitiva, erroneamente parametrata ai canoni dovuti, e non è sanato dalla garanzia RCT-RCO né dalla facoltà di chiedere l’integrazione ex art. 117, comma 3.
Quanto al secondo motivo, il collegio accerta l’omessa attività istruttoria propedeutica all’indizione della procedura. L’amministrazione non ha stimato i costi ulteriori rispetto ai consumi energetici, ha omesso di considerare il canone demaniale dovuto per i distributori installati in edifici in uso governativo, ha fissato la durata triennale senza correlazione con l’equilibrio economico finanziario e non ha acquisito alcun piano economico finanziario in sede di gara. Le valutazioni su convenienza e fattibilità e sul rischio operativo devono essere svolte ex ante e non possono essere sostituite da attività postume. L’ammissione parziale al visto non è praticabile, perché i vizi incidono sull’intera progettazione.
Il terzo motivo riguarda l’omesso rilievo dei criteri ambientali, sociali e di innovazione. L’art. 185 del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che i criteri di aggiudicazione li includono, e l’art. 57, comma 2 impone l’inserimento nella documentazione di gara delle specifiche tecniche e delle clausole dei criteri ambientali minimi. Le disposizioni del capitolato richiamate dall’amministrazione sono generiche e non equivalgono al recepimento del D.M. 9 aprile 2025. La conformità concreta dell’offerta non sana la carenza della legge di gara.
Il quarto motivo concerne i termini. Il collegio rileva la violazione dell’art. 2, comma 2, dell’allegato II.1, che fissa la pubblicità dell’indagine di mercato in un periodo minimo di quindici giorni, riducibile a cinque solo per motivate ragioni di urgenza, e dell’art. 184, comma 2, che impone termini superiori a quelli della direttiva per le offerte subordinate a sopralluogo. Nel caso di specie il termine per le manifestazioni di interesse è stato di cinque giorni e quello per le offerte di nove, comprensivo del sopralluogo. La contrazione ha inciso sulla partecipazione.
Sul quinto motivo, il divieto di subappalto previsto nei documenti di gara difetta della previa adeguata motivazione richiesta dall’art. 119, comma 2, applicabile alle concessioni ex art. 188. Infine, la clausola che prevede la facoltà di disporre la proroga tecnica della concessione è illegittima, perché l’art. 178, comma 5, stabilisce che la durata delle concessioni non è prorogabile, in correlazione con la progettazione economico-finanziaria e con il rischio operativo del concessionario. La Corte ricusa il visto e la registrazione del decreto prefettizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.