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Frode nelle pubbliche forniture e concessione di servizi: esclusa per il privato assegnatario (Cass. pen. n. 18862 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile il delitto di frode nelle pubbliche forniture, di cui all’art. 356 cod. pen., a carico del privato assegnatario di una concessione di servizio pubblico per gli inadempimenti relativi ad attività rivolte a beneficio del pubblico, in quanto il reato presuppone che il diretto destinatario della fornitura sia la pubblica amministrazione contraente. In tema di misure cautelari personali, il controllo di legittimità sul provvedimento del tribunale del riesame, riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e alla sussistenza delle esigenze cautelari, è limitato alla verifica dell’adeguatezza e congruità del tessuto argomentativo, senza possibilità di rivalutazione del merito.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Palermo, in accoglimento dell’appello proposto dalla difesa, annullava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani che aveva applicato la misura del divieto di dimora nei comuni di Trapani e Milazzo all’indagata, per i reati di cui agli artt. 356, 432, 640-bis, 319, 321 e 326 cod. pen. Il procedimento traeva origine da un’attività di indagine relativa alla gestione del servizio di trasporto marittimo di passeggeri in regime di convenzione con lo Stato e con la Regione siciliana, nell’ambito della quale erano state contestate condotte di frode nelle pubbliche forniture, truffa aggravata, attentato alla sicurezza dei trasporti, corruzione e violazione di segreti d’ufficio.

Il Pubblico Ministero proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, deducendo, tra l’altro, l’errata applicazione della legge penale in relazione alla configurabilità del reato di frode nelle pubbliche forniture e della truffa aggravata, nonché la sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa. La difesa dell’indagata depositava memoria, eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e contestando la fondatezza delle censure del Pubblico Ministero.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, rilevando che il ricorrente aveva manifestato, sia pure con formula sintetica, il proprio interesse ad ottenere un ribaltamento della decisione sul piano indiziario stante la sussistenza di esigenze cautelari. Ha inoltre precisato che nel ricorso non era stata elevata alcuna censura in ordine alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti.

Quanto al primo motivo, la Corte ha ricordato il principio, recentemente ribadito da Sez. 6, n. 28655 del 10/07/2025, secondo cui non è configurabile il delitto di frode nelle pubbliche forniture a carico del privato assegnatario di una concessione di servizio pubblico per gli inadempimenti relativi ad attività rivolte a beneficio del pubblico. Il reato presuppone, infatti, che il diretto destinatario della fornitura sia la pubblica amministrazione contraente, difettando, nella concessione di servizi, il dualismo soggettivo che connota il sinallagma negoziale delle pubbliche forniture. Il privato, in tale ipotesi, si sostituisce all’ente nella gestione di un’attività rivolta al pubblico, sicché l’eventuale inadempimento non può rilevare quale frode nelle pubbliche forniture, essendo la prestazione diretta all’utenza.

Relativamente al reato di truffa aggravata, la Suprema Corte ha rilevato che il Tribunale aveva adeguatamente spiegato le ragioni per cui non potesse ritenersi sussistente un obbligo di comunicazione delle avarie da parte della società armatrice e per cui, in mancanza di una consulenza tecnica, non potessero ritenersi dimostrate, quanto meno a livello indiziario, la natura e la portata delle avarie. Il sindacato di legittimità, in materia di misure cautelari, è limitato all’esame della congruità della motivazione e non può estendersi a una rivalutazione del merito della decisione.

Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto logica e non censurabile la motivazione del Tribunale che aveva evidenziato il tempo trascorso tra la commissione dei reati e l’applicazione della misura, il recesso dell’indagata da ogni incarico e la valutazione delle posizioni dei pubblici ufficiali indagati, per i quali era stato escluso il pericolo di recidiva. Il ricorso è stato, pertanto, rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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