Rinvio a nuovo ruolo per trattative transattive (Cass. civ. Sez. I n. 15360 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di rinvio della causa a nuovo ruolo, formulata congiuntamente dalle parti e fondata sull’esistenza di trattative avanzate per la definizione bonaria della vertenza, deve essere accolta, in quanto funzionale al perfezionamento di una transazione in corso di definizione. Il rinvio non presuppone la prova dell’avvenuto accordo, ma soltanto la deduzione di un concreto e attuale interesse delle parti alla prosecuzione delle trattative.
Il Fatto
La società, già concessionaria di servizi di collegamento marittimo con le isole maggiori ai sensi della l. n. 684 del 1974, aveva ottenuto dalla Corte d’appello di Roma la condanna dei Ministeri al pagamento della cd. regolazione perdite, conseguente all’anticipata radiazione di alcune navi veloci. I Ministeri hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi: il primo concernente la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. in relazione all’interpretazione dell’art. 7 della Convenzione del 30/07/1991 e dell’art. 1, comma 5-bis, d.l. n. 125 del 2010; il secondo relativo alla violazione degli artt. 115 e 346 c.p.c.
La Motivazione della Corte
La Prima Sezione Civile, nel dare atto dell’istanza di rinvio depositata dalla controricorrente e sottoscritta anche dall’Avvocatura dello Stato, ha rilevato che le parti hanno dedotto l’esistenza di trattative avanzate per la definizione bonaria della vertenza.
La Corte ha ritenuto sussistente il presupposto oggettivo per l’accoglimento dell’istanza, avendo le parti rappresentato un concreto interesse alla prosecuzione delle trattative, finalizzate al perfezionamento di un accordo transattivo già delineato. Il rinvio a nuovo ruolo è stato pertanto disposto, senza necessità di esaminare il merito dei motivi di ricorso.
La decisione si pone in continuità con la precedente ordinanza interlocutoria n. 35117 del 2024, con la quale la Terza Sezione aveva già disposto la trasmissione degli atti alla Prima Sezione, ritenuta tabellarmente competente, senza pronunciarsi sulle questioni di diritto sottese alla controversia.
La Corte ha, infine, rinviato la causa a nuovo ruolo, non pronunciandosi sulle spese né sulle questioni di merito, che resteranno integralmente devolute alla successiva trattazione.
Nota della Redazione
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