L’affidamento nel condono illegittimo non incide sull’ordine di demolizione del giudice penale (Cass. pen. Sez. 3 n. 122 del 02.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione impartito dal giudice penale con la sentenza di condanna è un atto dovuto, avente natura di sanzione amministrativa applicata dall’autorità giudiziaria, non suscettibile di passare in giudicato. In fase di esecuzione, esso è revocabile solo quando risulti assolutamente incompatibile con provvedimenti della P.A. che abbiano conferito all’immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l’abusività. Il giudice dell’esecuzione ha il potere-dovere di verificare la sussistenza dei presupposti, di fatto e di diritto, del provvedimento sanante, senza che rilevi l’eventuale affidamento ingenerato da un titolo illegittimo. L’invocazione del legittimo affidamento è esclusa per l’autore dell’abuso, consapevole dell’assenza dei requisiti di legge, tanto più se condannato per l’abuso stesso.

Il Fatto

Il tribunale del riesame di Napoli rigettava l’istanza con cui la ricorrente aveva chiesto l’annullamento e/o la sospensione dell’ingiunzione a demolire un manufatto abusivo, oggetto di plurime sentenze di condanna passate in giudicato negli anni 1994, 1997 e 1998. L’istanza si fondava su una pretesa sanatoria di una porzione dell’immobile e sull’affidamento riposto in un provvedimento di condono, ritenuto tuttavia illegittimo in precedenti giudizi. Avverso l’ordinanza di rigetto veniva proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai concetti di terzo di buona fede e di affidamento del cittadino rispetto ai provvedimenti della Pubblica Amministrazione, nonché carenza motivazionale in ordine a una consulenza tecnica depositata a supporto dell’autonomia del manufatto.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, esaminando distintamente i profili di censura. Quanto alla dedotta carenza motivazionale, la censura è stata ritenuta generica, poiché la ricorrente si era limitata a invocare i contenuti di una consulenza senza illustrare le ragioni poste a fondamento della tesi sull’autonomia del manufatto. Il requisito della specificità dei motivi, infatti, impone non solo di dedurre le censure ma anche di indicare chiaramente gli elementi alla base delle stesse.

Nel merito, la Corte ha ribadito la natura vincolata dell’ordine di demolizione, quale atto dovuto che costituisce chiusura del sistema sanzionatorio amministrativo, espressione di un potere autonomo e non alternativo rispetto a quello dell’autorità amministrativa. La possibilità di escludere la demolizione è rimessa esclusivamente alla valutazione discrezionale dell’ente pubblico, in termini di prevalenti interessi pubblici o di alienazione del bene, mentre per il giudice penale l’ordine resta doveroso. In fase esecutiva, l’ordine è passibile di revoca solo in presenza di un provvedimento della P.A. che abbia conferito all’immobile una diversa destinazione o ne abbia sanato l’abusività.

Quanto alla valenza del titolo sanante, la Corte ha affermato che il giudice dell’esecuzione non si confronta con il provvedimento di condono in sé per disapplicarlo, ma verifica a monte la sussistenza delle condizioni per la sua applicazione, quali la data di esecuzione delle opere, il rispetto dei limiti volumetrici e la tempestività della domanda. Tale potere-dovere di controllo è strettamente connesso all’esercizio della giurisdizione e non può essere precluso da ogni disquisizione sulla persistente efficacia dell’atto formatosi decorsi i termini, poiché l’esito negativo dell’accertamento non determina la disapplicazione del titolo, ma un giudizio negativo sulla sussistenza dei requisiti di legge per la sanatoria.

La Corte ha infine escluso l’operatività del legittimo affidamento, evidenziando come la tutela dell’affidamento presupponga la buona fede e l’assenza di colpevolezza del privato. Tale tutela non può essere invocata da chi, autore dell’abuso e destinatario di sentenze di condanna, era consapevole della non sanabilità dell’opera e dell’assenza dei requisiti normativi per il condono. La situazione del privato che abbia contribuito alla creazione dell’apparenza o che conosca l’illegittimità del provvedimento non è meritevole di tutela, poiché l’affidamento deve essere ragionevole e incolpevole.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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