Concessione di suolo pubblico e diniego di rinnovo per area vincolata (TAR Sicilia n. 2171 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo di una concessione di occupazione di suolo pubblico avente ad oggetto un bene di interesse culturale è atto dovuto e non richiede una analitica motivazione, essendo la titolarità pubblica del bene di per sé autoevidente della piena capacità dell’amministrazione di disporne. La concessione d’uso di un bene culturale, ai sensi dell’art. 106 d.lgs. n. 42/2004, è ammessa solo per finalità compatibili con la destinazione culturale, con la conseguenza che non può essere invocata l’assenza di interferenza materiale con le aree manutenute. Nessun affidamento al rinnovo è configurabile in capo al concessionario uscente, tanto più quando sia mutato l’assetto dell’interesse pubblico tutelato. Il provvedimento di conferma in senso proprio, adottato all’esito di una nuova istruttoria, è autonomamente impugnabile e, in difetto di gravame, i motivi aggiunti avverso il diniego reiterato divengono improcedibili.
Il Fatto
Il ricorrente, gestore uscente di un parco giochi collocato in area adiacente al Giardino Inglese di Palermo, impugna l’avviso pubblico con cui il Comune ha avviato una procedura a evidenza pubblica per la concessione temporanea di un’area interna al parco, finalizzata alla collocazione di un parco giochi per bambini, nonché la nota con cui è stata data esecuzione all’ordinanza sindacale di sgombero e la nota del SUAP trasmessa alla Polizia Municipale, conosciuta solo a seguito di accesso agli atti.
La vicenda si collega a un precedente giudizio, definito in primo grado con sentenza che aveva respinto le doglianze degli occupanti e in appello dal CGARS, in ragione della intervenuta scadenza delle concessioni e della incompatibilità delle strutture con la valenza culturale del sito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio aderisce alle difese dell’Avvocatura dello Stato, secondo cui tutte le censure si riferiscono a provvedimenti consequenziali all’ordinanza di sgombero, oggetto del distinto giudizio già definito. Le valutazioni della Soprintendenza, incluse la richiesta di rimessione in pristino e il parere negativo, non sono state tempestivamente impugnate e non possono essere rimesse in discussione in via surrettizia.
Il TAR richiama l’iter motivazionale del CGARS n. 401/2026, che ha qualificato l’ordine di sgombero come atto dovuto. Il rinnovo della precedente autorizzazione e la richiesta ex art. 57 bis d.lgs. n. 42/2004 costituiscono procedimenti distinti. La dichiarazione di interesse culturale del giardino ha reso non più praticabile la concessione di suolo pubblico per l’installazione di giostre.
La censura relativa alla assenza di interferenza tra le strutture e l’area oggetto di manutenzione è smentita per legge dall’art. 106 del Codice dei beni culturali, che subordina la concessione d’uso alla compatibilità con la destinazione culturale del bene.
Quanto all’affidamento, il Collegio ribadisce che il concessionario uscente non è titolare di alcuna aspettativa al rinnovo. Il diniego di proroga non esige analitica argomentazione, mentre la concessione a un privato, restringendo l’uso generale dello spazio, richiede congrua motivazione. Nella specie, la nuova istruttoria e il parere negativo hanno connotato il provvedimento reiterato come atto di conferma in senso proprio, autonomamente impugnabile.
In difetto di gravame, i motivi aggiunti sono divenuti improcedibili. Il ricorso è integralmente respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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