Parere paesaggistico negativo e dissenso costruttivo: non serve indicare soluzioni alternative (TAR Sicilia n. 2166 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione paesaggistica, il principio del dissenso costruttivo non impone alla Soprintendenza l’obbligo di prospettare al privato soluzioni progettuali alternative idonee a rendere assentibile l’intervento, essendo sufficiente che l’amministrazione faccia emergere le ragioni poste a sostegno della c.d. alternativa zero. Il parere negativo è legittimo quando dia conto degli elementi descrittivi del progetto e delle ragioni ostative, evidenziando l’impatto visivo sul paesaggio tutelato. Nella conferenza di servizi semplificata, l’autorità preposta alla tutela non è tenuta ad avviare un contraddittorio preventivo con l’istante, residuando solo la possibilità del contraddittorio differito all’atto della determinazione conclusiva.
Il Fatto
La ricorrente presentava al Comune istanza di permesso di costruire per l’insediamento di una struttura turistico-ricettiva destinata a stabilimento balneare su un’area costiera. Il Comune trasmetteva la pratica alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali, che rendeva parere negativo ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004.
La ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo la genericità della motivazione, il travisamento fattuale, la violazione del dissenso costruttivo e la lesione delle garanzie partecipative. L’amministrazione resisteva chiedendo il rigetto. Il ricorso è stato respinto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto un profilo preliminare di carattere processuale, dichiarando inammissibili le censure introdotte con la memoria non notificata alla controparte. Sul punto richiama il principio per cui è affidato alla memoria difensiva il solo compito di illustrare i motivi già dedotti, senza possibilità di ampliare il thema decidendum, con conseguente violazione del termine decadenziale e del contraddittorio.
Nel merito, il primo motivo è respinto. Il Collegio rileva che il parere impugnato non si limita a una descrizione generica dei luoghi, ma indica gli elementi descrittivi e identificativi del progetto e le ragioni ostative, evidenziando l’impatto visivo negativo su un paesaggio di eccezionale rilievo.
Quanto al dedotto travisamento fattuale, il Collegio esclude che la Soprintendenza abbia confuso l’area di progetto con l’intera estensione del parco urbano. Osserva che l’appartenenza a privati dell’area non è stata contestata e che l’eventuale decadenza del vincolo di PRG non interferisce con le valutazioni di compatibilità paesaggistica di competenza dell’autorità tutoria.
Sul dissenso costruttivo, la Corte richiama l’orientamento secondo cui tale principio non può essere inteso come obbligo di prospettare sempre una soluzione che consenta la realizzazione dell’opera. È sufficiente che l’amministrazione faccia emergere le ragioni della c.d. alternativa zero. Nella specie nessuna soluzione alternativa idonea a eliminare il pregiudizio è stata individuata, e la ricorrente non ha manifestato disponibilità a modifiche progettuali riduttive.
Il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 10 della legge n. 241/1990, è infondato. Il parere è stato acquisito nell’ambito di una conferenza di servizi semplificata, modulo che non impone all’autorità tutoria di avviare un contraddittorio preventivo con l’istante. In ogni caso, il vizio di procedura sarebbe sanato ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241/1990, non avendo la ricorrente indicato elementi suscettibili di determinare un esito differente.
Nota della Redazione
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