Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e spese secondo soccombenza virtuale (TAR Sicilia n. 2168 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte ricorrente, impone al giudice amministrativo la declaratoria di improcedibilità del ricorso, non potendo egli decidere il merito in omaggio al principio dispositivo né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse. La declaratoria in rito non preclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, fondata su una sommaria delibazione della fondatezza della domanda. In materia risarcitoria, la mancanza di colpevolezza dell’amministrazione è desumibile dalla complessità della vicenda e dalla divergenza dei pronunciamenti di primo e secondo grado; nessun pregiudizio è risarcibile quando la pretesa si fondi sul mero timore, rivelatosi infondato, dell’impossibilità di esecuzione in forma specifica del giudicato.

Il Fatto

La ricorrente, divenuta proprietaria di un fabbricato diruto per il sisma del 1968, ha chiesto al TAR il risarcimento del danno asseritamente derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa del Comune resistente. La vicenda trae origine da un provvedimento della Commissione ex art. 5 l. 178/1976 che aveva annullato la precedente assegnazione di un lotto e del contributo per la ricostruzione, già riconosciuti a una ditta di cui la ricorrente è avente causa.

Il ricorso avverso quel provvedimento negativo era stato rigettato dal TAR con una prima sentenza, poi riformata in appello dal C.G.A., che aveva accolto il ricorso di primo grado e annullato l’atto. La ricorrente ha quindi agito per il risarcimento, assumendo l’impossibilità di esecuzione in forma specifica del giudicato per la ritenuta mancanza di fondi e di lotti. Nel corso del giudizio ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato riassegnato il lotto e riattivato il procedimento per il contributo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse. Richiamando consolidata giurisprudenza, osserva che, in presenza di una espressa dichiarazione dell’interessato, il ricorso va dichiarato improcedibile: il giudice non può decidere nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. La declaratoria consegue all’art. 84, comma 4, c.p.a. e all’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

La parte ricorrente aveva chiesto la compensazione delle spese, ma l’amministrazione non vi ha aderito. Il Collegio regola pertanto le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, cioè in base a una sommaria valutazione della fondatezza della domanda, che appariva infondata.

Sul piano dell’elemento soggettivo, la mancanza di colpevolezza dell’ente risulta evidente dalla complessità della normativa e della vicenda, che ha condotto a due pronunciamenti di segno opposto tra primo e secondo grado; complessità riconosciuta dallo stesso C.G.A., che in appello ha ravvisato gravi motivi per compensare le spese.

Sul piano dell’elemento oggettivo, nessun pregiudizio effettivo si è realizzato: il ricorso traeva origine dal mero timore, rivelatosi infondato, dell’impossibilità di esecuzione del giudicato. Il presupposto della pretesa era errato, poiché i fondi risultavano disponibili in avanzo vincolato e l’ente disponeva ancora di lotti liberi; la ricorrente è stata inoltre incauta nel non verificare diligentemente i presupposti di eseguibilità e nel non esperire previamente il rimedio dell’ottemperanza.

Il ricorso è dunque dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese seguono la soccombenza virtuale della ricorrente e sono liquidate nei minimi tariffari ex d.m. n. 55/2014, in ragione del valore della causa e della definizione in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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