Esecuzione del giudicato sulla carta docente: nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3092 del 03.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di inottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che ha accertato il diritto del docente alla carta docente, il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., ordina all’Amministrazione di dare completa esecuzione al titolo per la sorte capitale nel termine fissato in motivazione. Decorso inutilmente tale termine, e in caso di perdurante inerzia, subentra il commissario ad acta, nominato sin d’ora nel dirigente preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione. La mancata contestazione, da parte dell’Amministrazione, dell’inadempimento allegato dal ricorrente consolida la fondatezza della pretesa esecutiva. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 integra il presupposto dell’azione di ottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza pubblicata il 21 marzo 2023 che ha accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, quantificato in tremila euro, e ha condannato l’Amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente.
Il titolo, notificato il 24 maggio 2023, è rimasto inadempiuto. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 14 marzo 2025. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione integrale per la sorte capitale e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato la pretesa esecutiva sotto il profilo della sua documentazione e della condotta processuale dell’Amministrazione. La domanda risulta adeguatamente supportata dalla produzione del titolo e dall’attestazione del suo passaggio in giudicato.
Elemento decisivo è la condotta della parte intimata. A fronte dell’inadempimento allegato dal ricorrente, l’Amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato. Tale difetto di contestazione consolida la fondatezza della pretesa.
Il Tribunale ha pertanto ritenuto il ricorso fondato e ne ha disposto l’accoglimento, condannando l’Amministrazione a dare completa esecuzione al giudicato per la sorte capitale entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza.
Quanto al profilo sostitutivo, il Collegio ha ritenuto che il decorso infruttuoso del termine assegnato all’Amministrazione giustifichi la nomina sin d’ora del commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato. Al commissario è affidato il compito di adottare gli atti necessari all’assolvimento del mandato, anche avvalendosi della struttura organizzativa regionale.
Il Tribunale ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli articoli 26 e 39 cod. proc. amm., nell’importo di mille euro per compensi, oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.