Trasformazione delle concessioni cimiteriali perpetue in novantennali e divieto di retroattività (TAR Sicilia n. 1187 del 10.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione può modificare in via unilaterale il contenuto dei titoli concessori relativi ad aree demaniali cimiteriali, anche trasformando le concessioni originariamente perpetue in concessioni a tempo determinato, purché l’intervento avvenga preferibilmente mediante una regolamentazione generale astratta. La regola della normale revocabilità delle concessioni demaniali non trova deroga nel silenzio del art. 92 del d.P.R. n. 285/1990 sulle concessioni perpetue, né la natura del potere concessorio consente di attribuire in modo irreversibile un bene demaniale al privato. Il divieto di irretroattività degli atti sfavorevoli impone però di applicare la previsione regolamentare ai rapporti in essere solo dal momento della sua entrata in vigore, con la conseguenza che il concessionario non è tenuto a versare corrispettivi ulteriori rispetto a quanto già pagato al momento del rilascio del titolo. La buona fede e la collaborazione, codificate dall’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, impediscono di imporre ora per allora il pagamento del canone di rinnovo.

Il Fatto

I ricorrenti, eredi del titolare originario di una tomba gentilizia ubicata nel vecchio cimitero, si oppongono agli atti con cui il Comune ha qualificato la sepoltura come concessione novantennale scaduta e ha chiesto il rinnovo mediante pagamento del relativo canone. Con il ricorso introduttivo impugnano le note di richiesta del rinnovo e l’autorizzazione alla tumulazione, chiedendo anche il risarcimento del danno morale.

Con motivi aggiunti impugnano la delibera consiliare che ha riformulato l’art. 103, comma 2, del regolamento di polizia mortuaria, prevedendo la trasformazione delle concessioni perpetue rilasciate prima dell’entrata in vigore del d.P.R. n. 803/1975 in concessioni novantennali, e il successivo avviso pubblico per la regolarizzazione delle concessioni asseritamente scadute. Chiedono il riconoscimento dello jus sepulchri sine die in virtù della concessione perpetua rilasciata nel 1902.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina preliminarmente l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, rigettandola: la ricevuta di pagamento del 1902 costituisce adeguata prova della titolarità, non contraddetta dalle cancellazioni dovute a imperizia dei funzionari dell’epoca, e la mancata voltura è formalità non necessaria. Richiama il principio per cui, nei sepolcri gentilizi, lo jus sepulchri si acquista iure sanguinis e non iure successionis, con intrasmissibilità, imprescrittibilità e irrinunciabilità del diritto.

Nel merito, la questione centrale riguarda la legittimità della trasformazione delle concessioni perpetue in novantennali. Il TAR richiama la propria sentenza n. 3036 del 2023 e la pronuncia del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 2111 del 2024, espressione di orientamento consolidato. La P.A. può sempre modificare il contenuto dei titoli concessori relativi ad aree demaniali cimiteriali e, a maggior ragione, trasformare le concessioni da perpetue in temporanee. La regola della revocabilità delle concessioni demaniali non ammette deroghe desumibili dal silenzio normativo.

Quanto agli effetti temporali, il divieto di irretroattività degli atti sfavorevoli ha carattere cogente. La previsione regolamentare si applica ai rapporti in essere solo dall’entrata in vigore: diversamente si attribuirebbe efficacia retroattiva in peius alla disposizione, convertendo ora per allora un titolo pagato come perpetuo. L’affidamento del privato è salvaguardato dalla soluzione che rende efficaci le modifiche solo pro futuro, nel rispetto dei principi di collaborazione e buona fede.

Ne deriva che la concessione si è trasformata da perpetua in temporanea solo dalla data di entrata in vigore della modifica regolamentare, e che il termine di durata va calcolato con decorrenza da tale momento. Il Collegio dichiara infondate le censure di incompetenza, di carenza di istruttoria e motivazione e di violazione dell’art. 93 del d.P.R. n. 803/1975 e dell’art. 92 del d.P.R. n. 285/1990. L’omessa comunicazione d’avvio è formalità non richiesta per gli atti regolamentari. Il ricorso e i motivi aggiunti sono rigettati, con compensazione integrale delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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