L’esclusione dall’interpello per plurimi incarichi pubblici è legittima (TAR Emilia-Romagna n. 1012 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 non impone alle pubbliche amministrazioni l’obbligo di conferire incarichi di lavoro autonomo dando precedenza ai propri dipendenti, ma richiede soltanto l’accertamento dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili. Tale impossibilità può legittimamente ravvisarsi anche quando il dipendente disponibile sia già titolare di altri incarichi professionali, il cui cumulo contrasti con i principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. È pertanto legittima la clausola del bando di selezione esterna che esclude la partecipazione dei dipendenti dell’ente, allorché l’interpello interno sia andato deserto per l’inidoneità dell’unico candidato.
Il Fatto
Un dipendente INAIL, inquadrato nel profilo di Ricercatore, aveva manifestato la propria disponibilità a ricoprire l’incarico annuale di esperto in fisica medica per la sorveglianza delle apparecchiature radiogene nelle sedi dell’Emilia-Romagna. L’Istituto, tuttavia, aveva avviato una procedura esterna, escludendo il dipendente dalla partecipazione in quanto già titolare di tre incarichi analoghi in altrettante Regioni. Dopo la declinatoria di giurisdizione del TAR e la successiva sentenza del Consiglio di Stato che l’aveva affermata, il dipendente aveva riassunto il giudizio, impugnando gli atti della procedura e chiedendo il risarcimento del danno per equivalente.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure. In primo luogo, ha chiarito che l’art. 7 del d.lgs. n. 165/2001 configura il ricorso a esperti esterni come facoltà esercitabile solo dopo aver accertato la impossibilità oggettiva di utilizzare il personale interno. Nel caso di specie, tale impossibilità non derivava dall’assenza di candidati, ma dalla circostanza che l’unico dipendente disponibile era già titolare di plurimi incarichi, in contrasto con la regola interna che limita di norma a uno solo il conferimento per dipendente.
La Corte ha quindi respinto l’interpretazione restrittiva della circolare DCRU proposta dal ricorrente, secondo cui il limite del singolo incarico opererebbe solo come criterio di selezione in caso di pluralità di candidature. Il Collegio ha qualificato tale regola come generale, rispondente a esigenze essenziali: non distogliere il pubblico dipendente dalle funzioni proprie del rapporto di servizio e garantire una prestazione piena e soddisfacente. La mancanza di disponibilità interna può dunque derivare anche dall’eccessivo carico di incarichi già affidati al candidato.
Quanto al profilo del contenimento della spesa, valorizzato dal ricorrente, il TAR ha rilevato che la scelta dell’Istituto era comunque più economica: il professionista esterno aveva applicato uno sconto del 45% sulle tariffe, superiore al 40% previsto per i dipendenti, mentre le spese di missione del ricorrente avevano in passato raddoppiato il costo della prestazione. La valutazione di convenienza economica, sorretta da tali elementi, ha escluso ogni profilo di illogicità o difetto di istruttoria.
Infine, il TAR ha giudicato legittima la clausola di esclusione dei dipendenti dalla selezione esterna, in quanto coerente con l’esito negativo dell’interpello interno: chi non può ricevere l’incarico in via interna non può ottenerlo tramite procedura esterna, il cui svolgimento sarebbe comunque subordinato al consenso dell’amministrazione. Respinto il ricorso nel merito, è stata conseguentemente rigettata la domanda risarcitoria per assenza del presupposto della condotta illecita.
Nota della Redazione
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