Legittimo il DASPO fondato su giudizio prognostico di pericolosità (TAR Piemonte n. 1727 del 27.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il DASPO previsto dall’art. 6 della legge n. 401/1989 costituisce misura di prevenzione atipica, con funzione cautelare e preventiva, applicabile ai soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica nei luoghi di svolgimento di manifestazioni sportive. La sua adozione prescinde dalla responsabilità penale dell’interessato e richiede non la certezza “oltre ogni ragionevole dubbio”, ma una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato ad elevata attendibilità. La mancata comunicazione di avvio del procedimento non inficia il provvedimento finale, qualora l’amministrazione dimostri che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso, tanto più quando il destinatario abbia avuto modo di esporre le proprie difese in sede di riesame. La durata e l’estensione del divieto non richiedono l’indicazione nominativa delle manifestazioni, essendo sufficiente che siano determinabili sulla base degli elementi di identificazione contenuti nel provvedimento.

Il Fatto

Il ricorrente è stato destinatario di un provvedimento di DASPO, notificatogli il 9 gennaio 2025, in relazione agli scontri verificatisi nella notte del 9 novembre 2024 in zona adiacente a una chiesa di Torino, tra gruppi di tifosi delle opposte fazioni. L’istanza di revoca presentata dal ricorrente è stata respinta a seguito di approfondimento istruttorio che ha confermato il suo riconoscimento nelle videoriprese. Egli ha quindi formulato al Questore un’istanza di accesso ai documenti del procedimento, rimasta priva di riscontro.

Con ricorso notificato il 10 marzo 2025 e depositato il successivo 19 marzo, il ricorrente ha impugnato sia il provvedimento originario sia il rigetto dell’istanza di riesame, chiedendo altresì l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di accesso e la conseguente condanna all’ostensione degli atti. Dopo l’accoglimento dell’istanza di accesso ai filmati, il ricorso è stato discusso nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il motivo relativo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, ritenendolo infondato. La censura è superata dal fatto che il ricorrente ha impugnato tanto il DASPO originario quanto la sua conferma, emanata proprio all’esito dell’esame delle sue controdeduzioni: l’amministrazione ha quindi riesercitato il potere valutando le difese dell’interessato, e l’eventuale violazione formale non ha prodotto alcun concreto pregiudizio per le garanzie procedimentali. La particolare tipologia dell’atto, connotato da necessità e urgenza di evitare che il succedersi delle manifestazioni diventi occasione di scontro fra opposte tifoserie, esclude peraltro che l’omessa comunicazione integri un vizio insanabile. L’amministrazione ha comunque indicato le ragioni di urgenza, correlate all’imminenza del derby cittadino. Il Collegio richiama inoltre l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, rilevando che il ricorrente non ha dimostrato che una tempestiva conoscenza dell’avvio del procedimento gli avrebbe consentito di orientare diversamente le scelte dell’amministrazione.

Il secondo motivo, con cui il ricorrente deduce di non aver preso parte agli scontri perché si trovava altrove, è respinto sul piano della qualificazione della misura. Il DASPO non ha funzione sanzionatoria, ma preventiva, e la sua applicazione prescinde dalla responsabilità penale, fondandosi sulla logica del “più probabile che non”: non è richiesta la certezza tipica del giudizio penale, ma una dimostrazione basata su elementi gravi, precisi e concordanti. Ne deriva l’ampia discrezionalità dell’autorità amministrativa nel valutare l’inaffidabilità del soggetto, con bilanciamento tra l’interesse pubblico alla tutela dell’ordine e l’interesse privato ad accedere liberamente agli stadi.

Nel merito, il Collegio non ritiene arbitraria la valutazione della Questura. Dalle immagini depositate emerge che il ricorrente si trovava sul luogo degli scontri, ripreso mentre camminava con altri tifosi con in mano una cintura e occultava nella giacca una barra. Non sono dirimenti i tracciati GPS, che possono essere disattivati nelle impostazioni del telefono, né i dati del casello autostradale, potendo egli aver raggiunto il luogo con altri mezzi o rimuovendo dall’auto il dispositivo di pagamento del pedaggio. Quanto alla consulenza tecnica di parte, basata sull’analisi della statura, il Collegio osserva che le immagini mostrano un soggetto di fattezze analoghe e che la misurazione della statura non è da sola idonea a escludere, con il grado di certezza richiesto, la corrispondenza tra il soggetto ripreso e il ricorrente.

Infine, il motivo sulla proporzionalità è respinto. La durata biennale del divieto appare proporzionata all’oggettiva gravità della condotta, descritta come preordinata, organizzata e violenta. L’estensione a competizioni di ogni categoria e settore non è irragionevole, non potendosi escludere che il disinteresse per le regole degeneri in azioni violente anche in competizioni diverse. Il provvedimento non è generico, poiché le manifestazioni non devono essere nominativamente indicate, essendo sufficiente che siano determinabili in modo certo dal destinatario. Il ricorso è quindi respinto, con soccombenza nelle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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