Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità nel contenzioso sulle concessioni demaniali (TAR Toscana n. 1188 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, il venir meno dell’interesse alla decisione, sopravvenuto nel corso del processo e dichiarato dalle parti, determina la improcedibilità del ricorso per carenza d’interesse. Il giudice, preso atto della comune rappresentazione delle parti, non è chiamato a esaminare il merito delle censure, ma si limita a rilevare la cessazione della materia del contendere sul piano dell’interesse. La compensazione delle spese può essere disposta quando la vicenda processuale sia caratterizzata da una complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale, tale da giustificare l’integrale reciproca soccombenza. La declaratoria investe anche i motivi aggiunti connessi, che seguono la sorte del ricorso introduttivo.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un rapporto concessorio demaniale marittimo con finalità turistico-ricreative, aveva impugnato davanti al TAR Toscana una serie di atti del Comune di Pietrasanta con cui l’amministrazione aveva rideterminato e differito i termini di scadenza delle concessioni. Il contenzioso si inseriva nel quadro delle reiterate proroghe legislative succedutesi in materia, dapprima con la legge n. 118/2022 e poi con le modifiche introdotte dal d.l. n. 131/2024, convertito nella legge n. 166/2024.
Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato una dichiarazione con cui ha rappresentato il venir meno del proprio interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese. Anche la parte resistente, pur non comparsa all’udienza, aveva già preso atto della sopravvenuta improcedibilità, invocando il favore delle spese. La causa è stata chiamata all’udienza pubblica per la verifica dell’interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che all’udienza pubblica del 10 giugno 2026, chiamata la causa proprio per verificare la permanenza dell’interesse, nessuno è comparso per le parti. La ricorrente aveva già versato in atti una dichiarazione che dà conto del venir meno dell’interesse alla definizione nel merito, con contestuale richiesta di compensazione delle spese.
La parte resistente, a sua volta, aveva depositato una dichiarazione con cui prendeva atto della sopravvenuta improcedibilità, chiedendo il favore delle spese. Le due rappresentanze processuali, dunque, convergono nel ritenere cessato l’interesse alla decisione: la loro comune prospettazione costituisce il presupposto su cui il giudice fonda la propria valutazione.
Su questa base il Tribunale dichiara la sopravvenuta improcedibilità del ricorso e dei connessi motivi aggiunti per carenza d’interesse. La pronuncia non investe il merito delle numerose censure articolate, né le questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità europea prospettate, che restano assorbite dalla declaratoria.
Quanto alle spese, il Collegio ne dispone la compensazione integrale tra le parti. La scelta è motivata con la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia delle concessioni demaniali, elemento idoneo a giustificare la reciproca soccombenza. Il provvedimento ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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