Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso sulle concessioni demaniali (TAR Toscana n. 1187 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, rappresentata dalle parti anche con dichiarazione congiunta, determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per difetto sopravvenuto di una condizione dell’azione. Il giudice amministrativo dichiara pertanto l’improcedibilità senza esaminare il merito, restando assorbita ogni questione sulla legittimità degli atti impugnati. La compensazione delle spese di giudizio è giustificata dalla complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia, tale da renderne non agevole la definizione.
Il Fatto
La società titolare di un rapporto concessorio su area demaniale marittima con finalità turistico-ricreative proponeva ricorso davanti al TAR Toscana per l’annullamento degli atti con cui il comune aveva rideterminato e poi differito i termini di scadenza delle concessioni demaniali. La ricorrente chiedeva, in via principale, l’accertamento della qualificazione del rapporto come pluriennale di durata indefinita e, in via subordinata, la condanna dell’amministrazione al rilascio di nuovi titoli concessori con rinnovo senza soluzione di continuità.
Nel corso del giudizio il quadro normativo di riferimento veniva più volte modificato, con interventi legislativi che hanno inciso sui termini di cessazione delle concessioni esistenti. La società ricorrente proponeva quindi motivi aggiunti avverso i successivi provvedimenti comunali, che avevano dapprima differito i termini e poi avviato il procedimento per la pubblicazione dei bandi di gara.
La Motivazione della Corte
Alla pubblica udienza del 10 giugno 2026 la causa era chiamata per la verifica dell’interesse alla decisione. Nessuno compariva per le parti. La ricorrente aveva tuttavia depositato in atti una dichiarazione con cui evidenziava il venir meno dell’interesse alla decisione della controversia, chiedendo la compensazione delle spese di giudizio.
Anche la parte resistente, pur non comparsa all’udienza, aveva già preso atto con dichiarazione versata in atti della sopravvenuta improcedibilità, invocando invece il favore delle spese. Le due dichiarazioni, convergenti nel rilevare la caducazione dell’interesse, hanno consentito al Collegio di definire la controversia in rito.
Il Tribunale ha così rilevato che, alla luce di quanto rappresentato congiuntamente dalle parti, è venuto meno l’interesse alla decisione della causa. Ne deriva la dichiarazione di improcedibilità del ricorso e dei connessi motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.
Sul governo delle spese il Collegio ha ritenuto di disporne la compensazione, valorizzando la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia delle concessioni demaniali. La definizione in rito ha quindi assorbito ogni questione di merito, comprese le domande di accertamento e di condanna e le eccezioni di incompatibilità con il diritto dell’Unione.
Nota della Redazione
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