Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità nel contenzioso sulle concessioni demaniali (TAR Toscana n. 1065 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta carenza dell’interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente e non contestata dalla resistente, determina l’improcedibilità del ricorso e dei connessi motivi aggiunti. Il giudice amministrativo, preso atto del venir meno della utilità della pronuncia, non esamina il merito delle censure e si limita a dichiarare la sopravvenuta improcedibilità. La compensazione delle spese di giudizio è giustificata dalla complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia controversa, che integra una ipotesi di giusti motivi ai sensi dell’art. 92 cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un rapporto concessorio su area demaniale marittima, aveva impugnato dinanzi al TAR Toscana gli atti del Comune con cui l’amministrazione aveva rideterminato e poi differito i termini di scadenza delle concessioni demaniali marittime. Con il ricorso introduttivo e con successivi motivi aggiunti la società aveva chiesto l’accertamento della natura pluriennale del rapporto, la disapplicazione della normativa nazionale asseritamente incompatibile con il diritto eurounitario e la condanna dell’amministrazione al rilascio di nuovi titoli concessori con rinnovo automatico.
Nel corso del giudizio, all’udienza pubblica, è emerso il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione. La difesa della ricorrente ha confermato in udienza la dichiarazione già versata in atti, chiedendo la compensazione delle spese. La parte resistente, non comparsa, aveva a sua volta preso atto per iscritto della sopravvenuta improcedibilità, invocando il favore delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, alla pubblica udienza del 28 maggio 2026, chiamata specificamente per la verifica dell’interesse alla decisione, è comparso il difensore della ricorrente, il quale ha confermato il venir meno dell’interesse. La relativa dichiarazione era già stata versata in atti, unitamente alla richiesta di compensazione delle spese.
La parte resistente non è comparsa all’udienza, ma aveva già preso atto con propria dichiarazione della sopravvenuta improcedibilità, richiedendo il favore delle spese. Le due posizioni processuali convergono dunque nel riconoscere la caducazione dell’interesse originario.
Su queste basi il Tribunale ha ritenuto che sia venuto meno l’interesse alla decisione della causa, con conseguente declaratoria di sopravvenuta improcedibilità. La pronuncia non investe il merito delle numerose censure articolate, né le questioni di compatibilità eurounitaria e di legittimità costituzionale prospettate dalla ricorrente, rimaste assorbite dalla caducazione dell’interesse.
Quanto alle spese, il Collegio le ha compensate ritenendo che la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia delle concessioni demaniali marittime integri giusti motivi per derogare alla regola della soccombenza. Il dispositivo dichiara pertanto la improcedibilità del ricorso e dei connessi motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, con spese compensate e ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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