Ottemperanza al giudicato civile e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 959 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo esecutivo sia costituito da una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e notificata all’amministrazione presso il suo domicilio reale. Il termine dilatorio di 120 giorni stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 si applica anche all’azione di ottemperanza, sicché la domanda è proponibile solo dopo l’infruttuoso decorso di esso. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e nomina, per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta, al quale può riconoscere ampia facoltà di delega e di scelta dei mezzi di pagamento, senza il limite delle sue ordinarie attribuzioni interne.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto domanda di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero intimato al pagamento in suo favore di una somma a titolo di compenso individuale accessorio, oltre interessi legali. Il titolo era stato notificato all’amministrazione e non risultava contestato l’inadempimento.
Il ricorrente ha chiesto l’ordine di pagamento delle somme liquidate, in capitale e interessi, e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera costituzione formale. La causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti del rito. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, D. Lgs. 149/2022, in combinato disposto con l’art. 35, comma 8, del medesimo decreto, che ha abrogato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva. Essa è stata notificata a mezzo posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale.
Alla data di proposizione del ricorso era infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996, ritenuto applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Non essendovi contestazione sull’inadempimento, il Collegio ha ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento competente, con facoltà di delegare l’incarico ad altro dirigente o funzionario. Il Collegio ha precisato che l’esercizio del potere commissariale non incontra il limite delle ordinarie attribuzioni del soggetto nominato, potendo essere investito dell’incarico qualunque soggetto, pubblico o privato, dotato di adeguate competenze professionali.
La delega può essere disposta a favore di qualunque soggetto dell’amministrazione ritenuto idoneo, a prescindere dai rapporti gerarchici e dalle attribuzioni dei vari uffici, anche di altro Dipartimento, al fine di evitare che le modifiche delle competenze interne costituiscano ulteriore motivo di ritardo. Il commissario può impiegare i capitoli di spesa destinati allo scopo o qualsiasi altro disponibile, e, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso. Il compenso è ritenuto compreso in quello già percepito dall’amministrazione di appartenenza.
Le spese processuali sono state poste a carico del Ministero e liquidate con distrazione in favore dei procuratori antistatari, ridotte per la semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva. Rilevata la serialità del contenzioso sull’omesso riconoscimento del compenso individuale accessorio, il Collegio ha disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio.
Nota della Redazione
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