Visto per residenza elettiva: sindacato sul requisito delle risorse economiche stabili (TAR Lazio n. 14690 del 08.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il visto per residenza elettiva, ai sensi dell’art. 13 del decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850, richiede che lo straniero dimostri la disponibilità di un’abitazione da eleggere a residenza e di ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari, di cui sia ragionevolmente supponibile la continuità nel futuro, di misura non inferiore al triplo dell’importo annuo della tabella A allegata alla direttiva ministeriale 1° marzo 2000, provenienti da cospicue rendite, proprietà immobiliari, stabili attività economico-commerciali o altre fonti diverse dal lavoro subordinato. La valutazione sull’ampiezza e sulla continuità di tali risorse è rimessa all’autorità consolare ed è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta irrazionalità o per erronea sussunzione dei fatti. Il ricorso che si limiti a ribadire l’attendibilità della documentazione prodotta, senza contestare in modo specifico i passaggi logici del diniego, è infondato.
Il Fatto
Due coniugi, cittadini russi, hanno presentato al Consolato generale d’Italia domanda di visto per residenza elettiva, allegando documentazione reddituale e patrimoniale. Il Consolato ha comunicato i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, rilevando la mancata dimostrazione del possesso di ampie risorse economiche autonome, stabili e regolari. Seguivano i provvedimenti di rigetto del marzo 2023.
I ricorrenti hanno impugnato dinanzi al TAR Lazio, deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 4 del d.lgs. n. 286/1998, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, nonché il vizio di motivazione. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in resistenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla constatazione della manifesta infondatezza della censura sulla motivazione. I provvedimenti impugnati espongono in modo particolarmente analitico i documenti e i fatti valutati, con argomentazioni che danno adeguatamente conto delle ragioni delle valutazioni compiute.
Il quadro normativo di riferimento è delineato dall’art. 13 del decreto interministeriale n. 850 del 2011: il visto per residenza elettiva presuppone la capacità dello straniero di mantenersi autonomamente senza esercitare attività lavorativa, con garanzie documentate su abitazione e risorse. Il giudice richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la valutazione consolare appartiene al novero delle valutazioni discrezionali, sindacabili solo per manifesta irrazionalità o erronea sussunzione dei fatti.
Quanto ai redditi finanziari, l’Amministrazione ha rilevato che le dichiarazioni sui dividendi si riferiscono a periodi triennali, non risultano distribuzioni successive al 2018 e la distribuzione non è interamente pagata. Inoltre, l’entità dei dividendi percepiti come socio unico e direttore generale non può considerarsi garantita in caso di cessazione della prestazione lavorativa conseguente al trasferimento in Italia. Il Collegio osserva che emergono rilevanti dubbi sull’entità effettiva e sulla continuità dei redditi, meramente autodichiarati e privi di compiuto riscontro bancario verificabile.
Sui canoni di locazione, il Consolato ha evidenziato pagamenti effettuati solo per alcuni mesi, immobili sfitti e ipoteche iscritte sugli immobili, con oneri non documentati. La documentazione è costituita da scritture private non autenticate né registrate e da estratti conto di autenticità non verificabile. I ricorrenti non hanno specificamente contestato tali criticità, limitandosi ad affermare la generale rilevanza dei redditi da locazione.
Anche i redditi della ricorrente da noleggio di attrezzature sono stati ritenuti non probanti: contratti recenti, uno stipulato con la società del marito, assenza di prova della proprietà dei beni e natura di attività d’impresa, non di reddito passivo. Il Collegio conferma che i ricavi da noleggio non sono di per sé redditi, dovendosi computare i costi necessari a produrli, e che l’affermazione di un’attività avulsa da prestazioni in loco contrasta con la realtà economica.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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