Carenza sopravvenuta di interesse e improcedibilità del ricorso su concessioni demaniali (TAR Toscana n. 1077 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione, dichiarato dalle parti, determina la improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per carenza d’interesse. La declaratoria consegue alla sola verifica della sopravvenuta cessazione della materia del contendere sul piano dell’interesse, senza che il giudice debba scrutinare il merito delle censure. La compensazione integrale delle spese può essere disposta in presenza di una complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia, che giustifica l’incertezza delle parti sulla persistenza dell’interesse.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un rapporto concessorio demaniale marittimo con finalità turistico-ricreative, ha impugnato dinanzi al TAR Toscana gli atti del Comune di Pietrasanta che avevano rideterminato e poi differito i termini di scadenza delle concessioni, dapprima al 31 dicembre 2023 e successivamente al 30 settembre 2027, in applicazione dell’art. 3 della legge n. 118/2022 e delle sue modifiche.

Il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti chiedevano l’accertamento della natura pluriennale del rapporto, la disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE e con l’art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali, e la condanna del Comune al rilascio di nuovi titoli concessori. All’udienza pubblica il difensore della ricorrente ha confermato il venir meno dell’interesse alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, alla pubblica udienza del 28 maggio 2026, chiamata specificamente per la verifica dell’interesse alla decisione, il difensore della parte ricorrente ha confermato la sopravvenuta cessazione dell’interesse, come da dichiarazione già versata in atti, chiedendo la compensazione delle spese.

La parte resistente, pur non comparsa all’udienza, aveva a sua volta preso atto con dichiarazione versata in atti della sopravvenuta improcedibilità, richiedendo il favore delle spese. Le parti hanno quindi rappresentato congiuntamente il venir meno dell’interesse.

Su questa base il Tribunale dichiara la sopravvenuta improcedibilità del ricorso e dei connessi motivi aggiunti per carenza d’interesse. La decisione non affronta il merito delle questioni di compatibilità eurounitaria e costituzionale prospettate, che restano assorbite dalla declaratoria processuale.

Quanto alle spese, il Collegio ritiene di disporne la compensazione integrale, valorizzando la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia delle concessioni demaniali, alla luce della quale risultano giustificate le incertezze delle parti sulla persistenza dell’interesse.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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