Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità nel contenzioso sulle concessioni demaniali (TAR Toscana n. 1076 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso in materia di concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreative, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata congiuntamente dalle parti, determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti. Il giudice amministrativo rileva d’ufficio il venir meno dell’interesse e non scende all’esame del merito delle censure Articolo. La compensazione delle spese è giustificata dalla complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia, tale da integrare i gravi ed eccezionali motivi richiesti dalla legge.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un rapporto concessorio su area demaniale marittima nel Comune di Pietrasanta, ha impugnato gli atti con cui l’amministrazione comunale ha differito i termini di scadenza delle concessioni, dapprima al 31 dicembre 2023 e poi al 30 settembre 2027, in applicazione della legge 5 agosto 2022, n. 118, come modificata dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131. La ricorrente ha chiesto, previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia e rimessione alla Corte costituzionale, l’accertamento della natura pluriennale del rapporto e la condanna dell’ente al rilascio di nuovi titoli concessori con rinnovo automatico.
Nel corso del giudizio, all’udienza pubblica del 28 maggio 2026, chiamata per la verifica dell’interesse alla decisione, il difensore della ricorrente ha confermato il venir meno dell’interesse, come da dichiarazione già versata in atti. La parte resistente, non comparsa, aveva già preso atto della sopravvenuta improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che entrambe le parti, con dichiarazioni versate in atti, hanno rappresentato il venir meno dell’interesse alla decisione della controversia. La ricorrente ha chiesto la compensazione delle spese di giudizio; la resistente, pur non comparsa all’udienza, aveva già formulato analoga richiesta.
Su questa base il Tribunale ha dichiarato la sopravvenuta improcedibilità del ricorso e dei connessi motivi aggiunti, per carenza d’interesse. Il giudice non ha esaminato il merito delle numerose censure articolate, né le questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità europea prospettate, essendo l’interesse alla decisione venuto meno prima di qualunque valutazione nel merito.
Quanto alle spese, il Collegio ha ritenuto di disporne la compensazione. La decisione si fonda sulla considerazione della complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia delle concessioni demaniali marittime, tale da integrare i presupposti per la compensazione tra le parti.
Il provvedimento si limita pertanto a prendere atto della cessazione della materia del contendere per ragioni soggettive, senza definire il quadro dei rapporti concessori né le questioni di diritto prospettate dalle parti.
Nota della Redazione
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