Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso sui titoli concessori demaniali (TAR Toscana n. 1079 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il venir meno dell’interesse alla decisione, dichiarato dalla parte ricorrente e non contestato dalla parte resistente, determina la sopravvenuta improcedibilità del ricorso e dei connessi motivi aggiunti, non essendo più necessaria la pronuncia sul merito. La declaratoria di improcedibilità per carenza d’interesse presuppone che la sopravvenuta modifica della situazione sostanziale o processuale renda inutile la decisione. In presenza di una complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia, la compensazione delle spese di giudizio costituisce esito giustificato anche in assenza di soccombenza formale.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un rapporto concessorio su area demaniale marittima con finalità turistico-ricreative, ha impugnato dinanzi al TAR Toscana gli atti del Comune resistente che avevano differito i termini di scadenza delle concessioni, chiedendo l’accertamento della qualificazione del rapporto come pluriennale di durata indefinita e il rilascio di nuovi titoli concessori con rinnovo senza soluzione di continuità.
La controversia è stata integrata da due distinte serie di motivi aggiunti, proposti a fronte di ulteriori provvedimenti comunali di proroga dei termini. Nel corso del giudizio, alla pubblica udienza fissata per la verifica dell’interesse alla decisione, parte ricorrente ha dichiarato il venir meno dell’interesse, con richiesta di compensazione delle spese; la parte resistente, non comparsa, aveva già preso atto della sopravvenuta improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare che, alla pubblica udienza del 28 maggio 2026, chiamata specificamente per la verifica dell’interesse alla decisione, è comparso il difensore della ricorrente, il quale ha confermato il venir meno dell’interesse, come già dichiarato in atti, con richiesta di compensazione delle spese.
La parte resistente, pur non comparsa all’udienza, aveva a sua volta preso atto con dichiarazione versata in atti della sopravvenuta improcedibilità, richiedendo il favore delle spese. Le parti, quindi, convergono nel riconoscere il sopravvenuto difetto di interesse.
Alla luce di quanto rappresentato congiuntamente, il Tribunale considera che è venuto meno l’interesse alla decisione della causa. Ne deriva la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei connessi motivi aggiunti per sopravvenuta carenza d’interesse, non residuando alcuna utilità concreta della pronuncia sul merito.
Sul governo delle spese, il Collegio ritiene di disporne la compensazione tra le parti. La decisione è motivata dalla complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia delle concessioni demaniali marittime, evoluzione che giustifica l’esito compensativo a prescindere dalla formale soccombenza.
La sentenza ordina che sia eseguita dall’autorità amministrativa, definendo così il giudizio senza esame delle numerose questioni di legittimità prospettate dalle parti.
Nota della Redazione
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