Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso su concessioni demaniali (TAR Toscana n. 1210 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il venir meno dell’interesse alla decisione, sopravvenuto nel corso del giudizio e dichiarato dalla parte ricorrente senza contestazione della resistente, determina l’improcedibilità del ricorso e dei connessi motivi aggiunti per sopravvenuta carenza d’interesse. La verifica dell’interesse alla decisione, da compiersi alla pubblica udienza, preclude al giudice amministrativo ogni pronuncia sul merito delle domande, ancorché le stesse coinvolgano questioni di compatibilità del diritto interno con il diritto dell’Unione europea. In presenza di una complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia, la dichiarazione di improcedibilità può essere accompagnata dalla compensazione delle spese di giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un rapporto concessorio su area demaniale marittima con finalità turistico-ricreative, ha impugnato davanti al TAR Toscana gli atti con cui il Comune aveva rideterminato e più volte differito i termini di scadenza delle concessioni, chiedendo in via principale l’accertamento della natura pluriennale del rapporto e, in via subordinata, la condanna dell’amministrazione al rilascio di nuovi titoli con rinnovo automatico.
Nel corso del giudizio la ricorrente ha proposto due distinte serie di motivi aggiunti, avverso ulteriori deliberazioni e determinazioni dirigenziali. Alla pubblica udienza del 10 giugno 2026, chiamata la causa per la verifica dell’interesse alla decisione, nessuno è comparso per le parti. La ricorrente ha depositato una dichiarazione che evidenzia il venir meno dell’interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese; la resistente, già con dichiarazione in atti, aveva preso atto della sopravvenuta improcedibilità, invocando il favore delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione in termini esclusivamente processuali. Preso atto delle dichiarazioni congiunte delle parti, il Tribunale rileva che è venuto meno l’interesse alla decisione della controversia. Ne deriva che la domanda non è più meritevole di esame nel merito e che va dichiarata la sopravvenuta improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.
La decisione non tocca il merito delle questioni prospettate dalla ricorrente, che investivano il rapporto tra la disciplina nazionale delle concessioni demaniali marittime e i principi del diritto europeo. Il Tribunale non si pronuncia, quindi, né sulla qualificazione del rapporto concessorio come rapporto pluriennale di durata, né sulla compatibilità dell’art. 3, comma 1, legge n. 118/2022 con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, né sulle richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia o di rimessione alla Corte costituzionale.
L’accertamento della sopravvenuta carenza di interesse assume, in questa prospettiva, valore assorbente rispetto a ogni altro profilo. Il giudice amministrativo, una volta rilevato il difetto attuale di interesse alla pronuncia, non può spingersi oltre nella disamina delle censure, poiché l’improcedibilità preclude ogni ulteriore statuizione di merito.
Sul governo delle spese il Collegio opta per la compensazione integrale. La scelta è motivata dalla complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia delle concessioni demaniali, circostanza che giustifica l’integrale reciproca soccombenza delle parti.
Nota della Redazione
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