Autotutela oltre il termine per dichiarazioni non veritiere senza giudicato (TAR Lazio n. 5872 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non opera il termine decadenziale di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 quando il provvedimento ampliativo sia stato ottenuto mediante una prospettazione dei fatti mendace o incompleta, tale da indurre l’Amministrazione in errore scusabile sulla sussistenza dei presupposti legittimanti. La deroga di cui al comma 2-bis non richiede necessariamente un accertamento penale definitivo, qualora la falsa rappresentazione sia oggettivamente riscontrabile dagli atti istruttori. La decadenza per dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, opera automaticamente con effetti ex tunc, prescinde dall’elemento soggettivo del dichiarante e non è neutralizzata dalle successive dimissioni, aventi natura meramente ex nunc. In tale ipotesi, l’onere motivazionale dell’annullamento d’ufficio è attenuato, essendo l’interesse pubblico al ripristino della legalità violata sussistente in re ipsa.
Il Fatto
Un professionista, nominato Commissario Straordinario di una società in amministrazione straordinaria, impugnava il decreto ministeriale con cui l’Amministrazione aveva disposto, in autotutela, l’annullamento d’ufficio del provvedimento di nomina, dichiarando conseguentemente inammissibile l’istanza di liquidazione del compenso. Il provvedimento era motivato dall’accertata non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese all’atto del conferimento dell’incarico, con particolare riferimento alla pendenza di tre giudizi civili avviati in relazione ad atti compiuti nell’esercizio di funzioni gestorie e alla titolarità di una carica di co-liquidatore in una società partecipata dal Gruppo. Il ricorrente deduceva la violazione del termine di dodici mesi per l’esercizio del potere di autotutela, l’erronea interpretazione dell’obbligo dichiarativo e il difetto di istruttoria, sostenendo la veridicità sostanziale delle proprie attestazioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il primo motivo di ricorso, affermando che il termine decadenziale per l’esercizio dell’autotutela non opera qualora il provvedimento sia stato ottenuto mediante una prospettazione mendace o incompleta. Richiamando l’orientamento espresso dalla Corte costituzionale n. 88/2025 e la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, il Tribunale ha chiarito che la deroga al limite temporale non presuppone una sentenza penale passata in giudicato, essendo sufficiente che la falsa rappresentazione emerga oggettivamente dagli atti istruttori.
La falsità, anche per omissione, delle circostanze rilevanti preclude la configurabilità di un affidamento legittimo in capo al destinatario dell’annullamento. La compartecipazione del privato alla consumazione dell’illecito, ancorché non giudizialmente accertata ma ragionevolmente desumibile dalla vicenda, comprime fino ad annullarla la pretesa al mantenimento dell’assetto di interessi, rendendo l’interesse pubblico al ripristino della legalità violata sussistente in re ipsa e attenuando il correlativo onere motivazionale.
Quanto alla seconda censura, il Tribunale ha escluso l’interpretazione restrittiva proposta dal ricorrente, secondo cui l’obbligo di dichiarare le pendenze civili sarebbe limitato alle sole azioni connesse a fattispecie penali. Il dato letterale dell’art. 6 del D.M. n. 60/2013 impone inequivocabilmente di autocertificare “la pendenza di azioni giudiziarie penali o civili, avviate in relazione ad atti compiuti nell’esercizio di funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti o imprese”. Il silenzio serbato su tre giudizi civili pendenti in relazione a incarichi analoghi integra una grave omissione dichiarativa, legittimante l’annullamento d’ufficio ai sensi degli artt. 4 e 6 del decreto ministeriale e dell’art. 38 del d.lgs. n. 270/1999.
In applicazione dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive determina la decadenza automatica dai benefici conseguiti, con effetti ex tunc, secondo un meccanismo di autotutela doverosa che non lascia margini di discrezionalità all’Amministrazione e prescinde dall’elemento soggettivo del dichiarante. Il ritardo nell’adozione del provvedimento, ad ogni modo, è stato determinato dalla condotta del ricorrente, che aveva differito per circa tre anni l’istanza di liquidazione del compenso. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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