Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità nel contenzioso sulle concessioni demaniali (TAR Toscana n. 1211 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, rappresentata dalla parte ricorrente e non contestata dalla parte resistente, determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti. Il giudice amministrativo dichiara la sopravvenuta improcedibilità quando è venuto meno l’interesse alla pronuncia di merito. La compensazione delle spese è giustificata dalla complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale della materia.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un rapporto concessorio su area demaniale marittima a destinazione turistico-ricreativa, ha impugnato davanti al TAR Toscana gli atti del Comune con cui erano stati differiti i termini di scadenza delle concessioni, dapprima al 31 dicembre 2023, poi al 30 settembre 2027 ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 118/2022, come modificato dal d.l. n. 131/2024. Ha proposto domanda di accertamento del carattere pluriennale del rapporto, di disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con il diritto dell’Unione e di condanna dell’amministrazione al rilascio di nuovi titoli concessori con rinnovo automatico.
Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato una dichiarazione con cui ha rappresentato il venir meno dell’interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese. La parte resistente, già costituita, aveva a sua volta preso atto della sopravvenuta improcedibilità, invocando il favore delle spese. All’udienza del 10 giugno 2026 nessuno è comparso per la verifica dell’interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la causa era stata chiamata all’udienza pubblica per la verifica dell’interesse alla decisione. Nessuno è comparso, ma la ricorrente ha comunque versato in atti una dichiarazione che evidenzia il venir meno dell’interesse, con richiesta di compensazione delle spese.
La parte resistente, non comparsa all’udienza, aveva già preso atto con propria dichiarazione della sopravvenuta improcedibilità, chiedendo il favore delle spese. Le posizioni delle parti convergono dunque nel riconoscere il difetto sopravvenuto dell’interesse.
Il Tribunale trae da tali elementi la conseguenza processuale: alla luce di quanto rappresentato congiuntamente dalle parti, è venuto meno l’interesse alla decisione della causa. Ne deriva la dichiarazione di sopravvenuta improcedibilità del ricorso e dei connessi motivi aggiunti.
Quanto alle spese, il Collegio ritiene di disporne la compensazione. La scelta è motivata dalla complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia delle concessioni demaniali, circostanza che giustifica la reciproca soccombenza di fatto tra le parti.
Nota della Redazione
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