Carenza sopravvenuta di interesse e improcedibilità nel contenzioso sulle concessioni demaniali marittime (TAR Toscana n. 1213 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente e non contestata dalla parte resistente, determina l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti. Il venir meno dell’interesse, una volta intervenuto, preclude al giudice l’esame del merito e impone una pronuncia di rito. La compensazione delle spese è giustificata quando la vicenda si colloca in un contesto di complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale, tale da rendere non imputabile alle parti l’esito del processo.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un rapporto concessorio su area demaniale marittima con finalità turistico-ricreative, ha impugnato davanti al TAR Toscana gli atti del Comune di Pietrasanta che avevano rideterminato e poi differito i termini di scadenza delle concessioni, dapprima al 31 dicembre 2023 e successivamente al 30 settembre 2027.
Con ricorso integrato da motivi aggiunti la ricorrente ha chiesto l’accertamento della natura pluriennale del rapporto, la disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con il diritto dell’Unione europea e la condanna dell’amministrazione al rilascio di nuovi titoli concessori con rinnovo automatico. Nel corso del giudizio la parte ricorrente ha depositato dichiarazione di venir meno dell’interesse alla decisione, con richiesta di compensazione delle spese, mentre la parte resistente aveva già preso atto della sopravvenuta improcedibilità.
La Motivazione della Corte
All’udienza pubblica del 10 giugno 2026, chiamata la causa per la verifica dell’interesse alla decisione, nessuno è comparso per le parti. La ricorrente aveva però depositato atti dai quali risulta il venir meno dell’interesse alla definizione della controversia, accompagnato dalla richiesta di compensazione delle spese.
Il Collegio rileva che la parte resistente, già con precedente dichiarazione versata in atti, aveva preso atto della sopravvenuta improcedibilità, chiedendo il favore delle spese. Le posizioni delle parti convergono dunque nel riconoscere il superamento dell’interesse originario che aveva sorretto l’impugnazione.
Il Tribunale amministrativo applica il principio secondo cui la carenza di interesse sopravvenuta alla proposizione del ricorso ne determina l’improcedibilità, impedendo l’esame del merito. La verifica dell’interesse costituisce condizione dell’azione che deve permanere per tutta la durata del giudizio.
Quanto alle spese, il Collegio ne dispone la compensazione. La scelta è motivata dalla complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia delle concessioni demaniali marittime, circostanza che giustifica la reciproca soccombenza. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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