Cessazione della materia del contendere per il payback dispositivi medici a seguito del pagamento del 25% (TAR Lazio n. 14201 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di payback dei dispositivi medici, l’avvenuto pagamento, da parte dell’impresa fornitrice, delle somme corrispondenti al 25 per cento dell’importo originariamente dovuto, in applicazione dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118 del 2025, determina la cessazione della materia del contendere nei giudizi pendenti, con compensazione delle spese processuali. Tale effetto consegue alla scelta dell’impresa di aderire al pagamento in forma ridotta, attestata dall’amministrazione nel relativo provvedimento, e prescinde dalla definizione del merito della controversia sul superamento del tetto di spesa.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore dei dispositivi medici, ha impugnato una serie di atti, tra cui il decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2022, che certificava il superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e quantificava la quota di ripiano a carico delle imprese fornitrici, nonché il successivo decreto della Regione Toscana che la inseriva nell’elenco delle imprese tenute al ripiano per un importo superiore al milione di euro.
Nel corso del giudizio, la Regione Toscana ha depositato una memoria con la quale ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025, evidenziando l’avvenuto pagamento da parte della ricorrente del 25 per cento dell’importo originariamente dovuto, come attestato dal decreto regionale del 29 settembre 2025.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto l’istanza della Regione Toscana, prendendo atto dell’avvenuto pagamento delle somme in forma ridotta da parte della società ricorrente. Il Collegio ha richiamato la disposizione dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025, il quale prevede espressamente che l’esecuzione del pagamento in misura pari al 25 per cento comporti la cessazione della materia del contendere nei ricorsi radicati.
La scelta della ricorrente di aderire al pagamento ridotto ha determinato l’impossibilità di proseguire il giudizio, in quanto l’atto impugnato ha trovato esecuzione nella parte in cui veniva richiesto il contributo.
Il Collegio ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, disponendo la compensazione delle spese tra le parti, come previsto dalla norma richiamata.
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Nota della Redazione
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